Risoluzione 2009/C 294 E/12 del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia

Il Parlamento europeo,

visti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (1) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla razza o sull'origine etnica), 12 (divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell'Unione), 18 (libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del trattato CE,

viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2), in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (3), e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4),

visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari e politiche per l'inclusione dei rom (SEC(2008)2172) e la relazione annuale 2008 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l'altro, i rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (5), del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea (6), del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (7), del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa (8), e del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom (9),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea è una comunità di valori basata sulla democrazia e lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, l'uguaglianza e la non discriminazione, inclusa la protezione delle persone appartenenti a minoranze, e che l'Unione europea si è impegnata a lottare contro il razzismo e la xenofobia e contro la discriminazione fondata sui motivi enunciati agli articoli 12 e 13 del trattato CE,

B. considerando che tali valori sono posti in essere nell'Unione europea mediante le summenzionate direttive sulla lotta alla discriminazione e sulla libertà di circolazione, nonché mediante le politiche sulle quali esse poggiano, e che gli Stati membri sono tenuti ad applicarle integralmente e ad astenersi da atti che potrebbero contravvenirvi,

C. considerando che la summenzionata risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia per i rom sollecita gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate,

D. considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi dell'Eurobarometro,

E. considerando che nel suo summenzionato documento di lavoro la Commissione sottolinea che una serie di strumenti legislativi e finanziari e di politiche dell'Unione europea sono già a disposizione degli Stati membri con l'obiettivo di contrastare la discriminazione contro i rom e promuovere la loro inclusione e integrazione, in particolare attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche in tale ambito,

F. considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea senza uno Stato-nazione e che di conseguenza l'Unione Europea ha la specifica responsabilità di concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica dell'Unione europea per i rom,

G. considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto che dichiara lo stato d'emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia (10), sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato d'emergenza in caso di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”,

H. considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (11), le quali:

– nominano i Prefetti di Roma, Milano e Napoli Commissari delegati per l'emergenza rom;

– attribuiscono loro poteri straordinari per l'identificazione di persone, inclusi i minori, anche mediante la raccolta di impronte digitali;

– li abilitano ad adottare le misure necessarie nei confronti delle persone che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;

– li autorizzano a derogare (sebbene nel rispetto del principio dello stato di diritto e del diritto comunitario) a una serie di disposizioni normative concernenti un ampio spettro di tematiche che toccano prerogative costituzionali (ad esempio il diritto all'informazione di una persona soggetta a una procedura amministrativa quale la rilevazione delle impronte digitali e il requisito che la persona sia pericolosa o sospetta o abbia rifiutato di identificarsi prima di essere sottoposta a una verifica dell'identità che comporti rilievi fotografici, dattiloscopici e antropometrici),

I. considerando che il decreto dichiara lo stato d'emergenza per un periodo di un anno, fino al 31 maggio 2009,

J. considerando che il Ministro degli interni italiano ha dichiarato in più occasioni che la raccolta di impronte digitali è finalizzata a un censimento della popolazione rom in Italia e che intende autorizzare i rilievi delle impronte digitali dei rom che vivono in campi nomadi, inclusi i minori, in deroga alle leggi ordinarie, e ha affermato che l'Italia procederà a tali operazioni di identificazione, che si concluderanno prima del 15 ottobre 2008 a Milano, Roma e Napoli,

K. considerando che le operazioni di rilevazione delle impronte digitali sono già in corso in Italia, per la precisione a Milano e Napoli, e che, stando alle informazioni fornite da alcune ONG, tali dati vengono conservati dai Prefetti in una banca dati,

L. considerando che i Commissari Barrot e Špidla hanno sottolineato a tal proposito l'importanza dei principi di uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea e hanno proposto una nuova direttiva orizzontale contro la discriminazione, affermando che il diritto dell'Unione Europea proibisce chiaramente la discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica,

M. considerando che l'UNICEF, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa hanno espresso preoccupazione, mentre detto Commissario ha inviato al governo italiano un memorandum concernente, tra l'altro, il razzismo, la xenofobia e la tutela dei diritti umani dei rom,

N. considerando che il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni alle autorità competenti, segnatamente ai Prefetti di Roma, Milano e Napoli, riguardo all'eventualità che vengano raccolte le impronte digitali dei rom, inclusi i minori, esprimendo preoccupazione per il fatto che tale pratica possa comportare una discriminazione che potrebbe anche riguardare la dignità personale, soprattutto dei minori;

1. esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom, inclusi i minori, e dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte, in attesa dell'imminente valutazione delle misure previste annunciata dalla Commissione, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione diretta fondata sulla razza e sull'origine etnica, vietato dall'articolo 14 della CEDU, e per di più un atto di discriminazione tra i cittadini dell'Unione Europea di origine rom e gli altri cittadini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure;

2. condivide le preoccupazioni dell'UNICEF e ritiene inammissibile che, con l'obiettivo di proteggere i bambini, questi ultimi vedano i propri diritti fondamentali violati e vengano criminalizzati, così come condivide le preoccupazioni espresse dal Consiglio d'Europa e da molte ONG e comunità religiose, e ritiene che il miglior modo per proteggere i diritti dei bambini rom sia garantire loro parità di accesso a un'istruzione, ad alloggi e a un'assistenza sanitaria di qualità, nel quadro di politiche di inclusione e di integrazione, e di proteggerli dallo sfruttamento;

3. invita gli Stati membri a intervenire con decisione a tutela dei minori non accompagnati soggetti a sfruttamento, di qualunque etnia e nazionalità essi siano; laddove l'identificazione di tali minori sia utile al tal fine, invita gli Stati membri ad effettuarla attraverso procedure ordinarie e non discriminatorie, secondo il caso, nel pieno rispetto di ogni garanzia e tutela giuridica;

4. condivide la posizione della Commissione secondo cui questi atti costituirebbero una violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta, previsto in particolare dalla direttiva 2000/43/CE, sancito dagli articoli 12, 13 e da 17 a 22 del trattato CE;

5. ribadisce che le politiche che aumentano l'esclusione non saranno mai efficaci nella lotta alla criminalità e non contribuiranno alla prevenzione della criminalità o alla sicurezza;

6. condanna totalmente e inequivocabilmente tutte le forme di razzismo e discriminazione cui sono confrontati i rom e altri considerati “zingari”;

7. chiede agli Stati membri di rivedere e abrogare le leggi e le politiche che discriminano i rom sulla base della razza e dell'origine etnica, direttamente o indirettamente, e chiede al Consiglio e alla Commissione di monitorare l'applicazione da parte degli Stati membri dei trattati e delle direttive sulle misure contro la discriminazione e sulla libertà di circolazione, onde assicurarne la piena e coerente attuazione e adottare le misure necessarie qualora questa non sia assicurata;

8. invita la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate dal governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati e il diritto dell'Unione Europea;

9. esprime preoccupazione riguardo all'affermazione — contenuta nei decreti amministrativi e nelle ordinanze del governo italiano — secondo cui la presenza di campi rom attorno alle grandi città costituisce di per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, che giustificano la dichiarazione di uno stato d'emergenza per un anno;

10. esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le misure, inclusa la raccolta di impronte digitali, possano adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione civile in caso di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi”, che non è adeguata o proporzionata a questo caso specifico;

11. invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le politiche dell'Unione Europea riguardanti i rom, lanciando una strategia dell'Unione Europea per i rom atta a sostenere e promuovere azioni e progetti da parte degli Stati membri e delle ONG connessi all'integrazione e all'inclusione dei rom, in particolare dei bambini;

12. invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro di una strategia dell'Unione Europea per i rom e nel contesto del Decennio di integrazione dei rom 2005-2015, a varare normative e politiche di sostegno alle comunità rom, promuovendone al contempo l'integrazione in tutti gli ambiti, e ad avviare programmi contro il razzismo e la discriminazione nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei mezzi di comunicazione e a rafforzare lo scambio di competenze e di migliori pratiche;

13. ribadisce in tale contesto l'importanza di sviluppare strategie a livello dell'Unione Europea e a livello nazionale, avvalendosi pienamente delle opportunità offerte dai fondi dell'Unione Europea, di abolire la segregazione dei rom nel campo dell'istruzione, di assicurare ai bambini rom parità di accesso a un'istruzione di qualità (partecipazione al sistema generale di istruzione, introduzione di programmi speciali di borse di studio e apprendistato), di assicurare e migliorare l'accesso dei rom ai mercati del lavoro, di assicurare la parità di accesso all'assistenza sanitaria e alle prestazioni previdenziali, di combattere le pratiche discriminatorie in materia di assegnazione di alloggi e di rafforzare la partecipazione dei rom alla vita sociale, economica, culturale e politica;

14. accoglie con favore la creazione da parte della Commissione di un gruppo di lavoro contro la discriminazione, con rappresentanti di tutti gli Stati membri, e chiede che la commissione competente del Parlamento europeo venga associata e abbia pieno accesso all'attività del gruppo di lavoro; invita la sua commissione competente ad avviare un dialogo con i parlamenti nazionali degli Stati membri su questa materia;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, all'UNICEF e al Garante italiano per la protezione dei dati personali.

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(1) Si veda in particolare la sentenza nella causa D. H. e altri/Repubblica ceca n. 57325/00, Racc. CEDU 2007 – ( 13.11.07).

(2) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

(6) GU C 298 E del 8.12.2006, pag. 283.

(7) Testi approvati, P6_TA(2007)0534.

(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0623.

(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0035.

(10) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26.5.2008, pag. 9.

(11) Ordinanze n. 3676 per il Lazio, n. 3677 per la Lombardia e n. 3678 per la Campania, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31.5.2008 (pagg. 7, 9 e 11 rispettivamente). 

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