Legislacion Informatica de Provvedimento Direttore Generale Amministrazione Monopolio Stato del 7 febbrario 2006.

Provvedimento Direttore Generale Amministrazione Monopolio Stato del 7 febbrario 2006.

Prot. n. 1034/CGV

Ministero dell’economia e delle finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all’articolo 88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l’esercizio delle scommesse;

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, in attuazione dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO l’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

VISTA la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare l’articolo 4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di attività di giuoco o di scommessa;

VISTO l’articolo 1, commi 286, 287, 290, 291 e 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per il 2005);

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che ha stabilito, tra l’altro, all’articolo 11-quinquiesdecies, disposizioni inerenti il gioco telematico ed all’introduzione del mezzo di pagamento a distanza;

VISTO l’art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 concernente misure di contrasto del gioco illegale;

VISTO l'art. 1, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007);

VISTO l’articolo 4, comma 4-ter, della legge n. 401 del 1989 come modificato dall’articolo 1, comma 539, legge n. 266 del 2005 che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente impedire la raccolta illegale e quella di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione, effettuano l’accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia trasferendo le giocate all’estero;

RITENUTO che il contrasto al fenomeno dell’offerta di gioco illegale e irregolare costituisce obiettivo prioritario del Legislatore e del Governo e, come tale, di AAMS, al fine, soprattutto, di tutelare l’ordine pubblico, i giocatori, i minori e gli operatori di gioco autorizzati;

DISPONE

Articolo 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, l’operatore di gioco titolare di una concessione mediante la quale sono state trasferite attività e funzioni pubbliche in materia di giochi;

c) operatore non autorizzato, l’operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

d) fornitore di servizi di rete:

I. di connettività, ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all’utente l’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione; l’access provider, può altresì, concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore;

II. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l’accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all’utente di compiere determinate operazioni, quali l’utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e
catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;

III. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine “web” immesse in rete dal proprio cliente;

e) inibizione, l’attività del fornitore di servizi di rete, finalizzata all’interruzione:

I. dell’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;

II. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;

III. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati;

f) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la giocata o la scommessa;

g) giochi, uno o più dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero concorsi a pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro nonché giochi di nuova istituzione;

h) giocata telematica, la giocata effettuata con modalità “a distanza”, ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;

i) rete telematica, indica la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

j) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei giochi.

Articolo 2. Soggetti non autorizzati alla raccolta

1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali, privi di concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.

2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete, ai sensi del successivo art. 3, l’elenco degli operatori non autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.

3. Il predetto elenco è reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it.

Articolo 3. Poteri di AAMS e obblighi dei fornitori di servizi di rete

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica i siti da inibire ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, per i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

2. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, adottando a tal fine le modalità tecniche stabilite da AAMS.

3. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa.

Articolo 4. Responsabilità dei fornitori di servizi di rete

1. Il fornitore di connettività che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione al medesimo operatore, è responsabile delle informazioni trasmesse nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’art. 2, comma 2 e all’art. 3, comma 1.

2. Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, è responsabile di tali informazioni nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’art. 2, comma 2 e all’art. 3, comma 1.

3. Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente informazioni fornite da un operatore non autorizzato è responsabile delle informazioni archiviate nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’art. 2, comma 2, e all’art.3, comma 1.

Articolo 5. Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza

1. Relativamente alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 4, il fornitore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività non autorizzate.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, il fornitore di servizi di rete è comunque tenuto:

a) ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di servizi;

b) a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione dell’operatore non autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate.

3. Il fornitore di servizi di rete è civilmente responsabile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti nel caso in cui, su richiesta di AAMS, non ha agito nei termini indicati nella comunicazione di cui all’art. 2, comma 2, e all’art.3, comma 1, per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne AAMS.

Articolo 6. Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale dei fornitori di servizi di rete, le violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, sono punite da AAMS, ai sensi dell’art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è efficace dalla data di pubblicazione.

Roma, 2 gennaio 2007

IL DIRETTORE GENERALE, Giorgio Tino

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