Legislacion Informatica de Decreto Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 14 ottobre 2003.

Decreto Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 14 ottobre 2003.

Disciplina delle procedure e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'Articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il comma 1 dell'Articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il comma 7 dell'Articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'Articolo 27, comma 10, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie della innovazione tecnologica e dello sviluppo della società dell'informazione al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avvocato Luigi Mazzella;

Ritenuta la necessità di disciplinare procedure e modalità del funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese,
di cui all'Articolo 26 della legge n. 289/2002;

Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1. Premessa

1. Il presente decreto disciplina procedure e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese,
istituito dall'Articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, d'ora in avanti indicato come “Fondo”.

Articolo 2. Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza strategica. I progetti devono essere idonei a promuovere, anche alternativamente:

l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso degli strumenti digitali e della cultura informatica;

l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese;

l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni; l'accessibilità da parte
dei disabili agli strumenti informatici e telematici.

2. Sono finanziabili dal Fondo anche progetti finalizzati all'estensione o al completamento di progetti esistenti.

3. I finanziamenti sono concessi per un importo pari al valore intero o parziale del progetto.

Articolo 3. Coordinatore

1. Le pubbliche amministrazioni possono presentare progetti anche congiuntamente; in tal caso una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione.

Articolo 4. Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione

1. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti é istituito un Gruppo di lavoro composto di quattro membri, dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Il coordinatore ed un membro sono designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; gli altri due membri sono designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Gruppo di lavoro ha sede presso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che svolgono le funzioni di segreteria tecnica: esso opera con autonomia di giudizio,
in applicazione dei criteri fissati dalla legge e dal presente decreto e tenute presenti le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

3. Il Gruppo di lavoro puó specificare ulteriori criteri di valutazione adottati con apposita delibera, nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo 2, comma 1.

4. Ai membri del Gruppo di lavoro non spettano compensi per l'incarico conferito, salvo il rimborso ai non residenti nel comune di Roma delle spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute.

Articolo 5. Procedimento

1. I progetti sono presentati al Gruppo di lavoro corredati di studio di fattibilità, analisi dei costi, indicazione della cifra richiesta, impegno a reperire i fondi necessari per la quota residua in caso di richiesta di finanziamento parziale, nonché di ogni altra utile documentazione.

2. Il Gruppo di lavoro puó richiedere ai proponenti chiarimenti e documentazioni sui progetti e puó suggerire modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.

3. A conclusione dell'esame, il Gruppo di lavoro trasmette gli atti, accompagnandoli con una relazione istruttoria e di valutazione ed una proposta di finanziamento, al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che puó richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti.

Articolo 6. Approvazione

1. I progetti sono approvati con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze; il decreto determina l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento.

2. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione é subordinata all'impegno assunto dai soggetti proponenti a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.

3. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in piú soluzioni mediante un'anticipazione ed ulteriori pagamenti sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

Articolo 7. Controlli

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sulla esecuzione dei progetti; a tal fine puó chiedere relazioni ed effettuare ispezioni. Entro sei mesi, elevati a nove mesi ove sia esperita gara europea, dalla concessione del contributo hanno inizio i lavori, che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore é tenuto a restituire le somme ricevute.

Articolo 8. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle disponibilità nell'ambito del fondo di cui all'Articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2003.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, Stanca

Il Ministro per la funzione pubblica, Mazzella

Il Ministro dell'economia e delle finanze, Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003

Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 12, foglio n. 256

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