Legislacion Informatica de Decreto Ministerial 12 gennaio 2006. Economia e Finanze.

Decreto Ministerial 12 gennaio 2006. Economia e Finanze.

Autorizzazione all'invio per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, del cedolino per il pagamento delle competenze stipendiali del personale di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante “Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, recante “Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo”;

Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”,, a norma dell'Articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili“, e in particolare l'Articolo 14, ultimo comma;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, recante “Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e in particolare l'Articolo 14;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, recante “Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata”;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, e in particolare l'Articolo 27, comma 8, lettere e), e g);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in particolare l'Articolo 34;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001”, e in particolare l'Articolo 10;

Vista la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), e in particolare l'Articolo 1, comma 197;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l'Articolo 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2005, n. 42, recante “Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'Articolo 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229″;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante “Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'Articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato Articolo 1, comma 197, della Finanziaria 2005;

Decreta:

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:

a) “Amministrazione”: l'Amministrazione cui compete la liquidazione del trattamento economico del dipendente;

b) “Rubrica della P.A.”: l'indirizzario elettronico dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione ad uso esclusivamente interno alla pubblica amministrazione, tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito C.N.I.P.A.;

c) “Gestore”: il soggetto responsabile del servizio informatico di gestione del trattamento economico del personale dell'amministrazione;

d) “Autenticazione informatica”: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

e) “cedolino”: il modulo contenente le informazioni relative al trattamento economico del personale dell'amministrazione;

f) “Carta d'identità elettronica” (C.I.E.): il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del titolare stesso;

g) “Carta nazionale dei servizi” (C.N.S.): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2. Ambito di applicazione

I. Il presente decreto si applica alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici nazionali.

Articolo 3. Trasmissione telematica dei cedolini

1. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 197, della Finanziaria 2005, il cedolino, in formato cartaceo, é sostituito da un documento informatico trasmesso dal Gestore ai dipendenti, mediante invio alla
casella di posta elettronica indicata dall'amministrazione con le modalità indicate dal presente decreto. Sentita l'amministrazione, il Gestore puo' consentire a tutti o a parte dei dipendenti, in
alternativa o in aggiunta all'invio per posta elettronica, l'accesso al cedolino attraverso un sito web, curato dal medesimo Gestore.

2. L'amministrazione é responsabile degli adempimenti connessi con la gestione dei flussi informativi, cosí come esplicitato negli articoli seguenti.

3. Il C.N.I.P.A., di concerto con l'amministrazione e con il Gestore, definisce le modalità di aggiornamento e di interrogazione della rubrica della P.A., compresi il protocollo di comunicazione dei dati, la struttura del file di scambio e il relativo tracciato record.

Articolo 4. Invio del cedolino tramite posta elettronica

1. In caso d'invio tramite posta elettronica, l'amministrazione registra gli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti nella rubrica della P.A. e ne cura il costante aggiornamento, secondo le modalità definite dal C.N.I.P.A.

2. Il Gestore, qualora sia soggetto diverso dall'amministrazione, acquisisce dalla rubrica della P.A. gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti nonché gli eventuali aggiornamenti, secondo le modalità definite dal C.N.I.P.A.

3. Il cedolino elettronico é trasmesso sotto forma di file allegato a un messaggio di posta elettronica, il cui formato, definito da specifiche pubbliche, ne consenta la lettura mediante software gratuiti.

4. Il formato del file deve supportare tecnologie di lettura adeguate a permetterne la fruibilità anche da parte di soggetti disabili.

5. Il formato del file deve supportare funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, nonché per l'autenticità dello stesso, eventualmente anche mediante inserimento di un codice
grafico di autenticazione, al fine di garantire l'associazione univoca tra il file medesimo e la sua rappresentazione a stampa tramite una o piú evidenze informatiche.

6. Il cedolino é inviato almeno il giorno precedente alla data di accreditamento dello stipendio.

7. L'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio mette a disposizione dello stesso strumenti adeguati ai fini dell'accesso alla propria casella di posta elettronica, della visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino elettronico, consentendogli, ove necessario, di accedere alla propria casella di posta elettronica anche attraverso la rete Internet.

8. L'amministrazione concorda con il Gestore modalità alternative idonee a garantire che in caso di mancato funzionamento del sistema di recapito per posta elettronica il cedolino pervenga ai dipendenti mediante sistemi che garantiscano la celerità e la riservatezza della trasmissione.

Articolo 5. Accesso via web

1. In caso di accesso via web, il Gestore almeno un giorno prima della data di accreditamento dello stipendio, rende disponibili i cedolini elettronici sotto forma di file ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'Articolo 4 del presente decreto sull'apposito sito, eventualmente dandone preventiva comunicazione al dipendente tramite messaggio di posta elettronica.

2. L'accesso del dipendente al sito web di cui al comma 1, avviene mediante l'utilizzazione di canali di trasmissione che garantiscano l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

3. L'accesso al sito web di cui al comma 1 del presente articolo richiede l'autenticazione informatica del dipendente tramite C.I.E. o C.N.S., ovvero con altri strumenti idonei.

4. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini dell'accesso al sito web di cui al comma 1, della visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino
elettronico.

5. Ove possibile, l'amministrazione consente ai dipendenti di accedere al sito di cui al comma 1 sulla propria Intranet o anche attraverso la rete Internet, adottando gli opportuni criteri di sicurezza.

6. Il Gestore garantisce l'accessibilità del sito ai sensi della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, citata in premessa.

Articolo 6. Disposizioni transitorie

1. Per tre mesi, a decorrere dal primo invio del cedolino elettronico con le modalità di cui al presente decreto, a ciascun dipendente é trasmesso anche il cedolino in formato cartaceo, secondo le modalità correntemente in uso.

2. In ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, citato in premessa, cessa l'invio dei cedolini in formato cartaceo.

Roma, 12 gennaio 2006

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