Legge 3 novembre 2000, n. 325  Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel  trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

(G. U. n. 262 del 9 novembre 2000)

Articolo 1

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996,  n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,  possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le  particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio  di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore  della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle  informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di
 adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza  è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie  misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto
 interessato.

 4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al  comma 1.

 Articolo 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.