Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto
recentemente con un comunicato stampa [http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp]
in merito agli obblighi di sicurezza e documento programmatico. Come
noto, il comunicato stampa reca allegato il parere 22 marzo 2004 reso a
Confindustria sull'oggetto: "prima applicazione del Codice in materia di
protezione dei dati personali in materia di "misure minime" di sicurezza
(art. 31-36 e Allegato B) al d.lg. n. 196/2003" il quale fornisce
spiegazione delle considerazioni svolte dall'ufficio del Garante.
In
particolare, nel parere in questione il Garante ha fornito una propria
interpretazione del combinato disposto dalla data contenuta nella regola
19 dell'Allegato B al nuovo Codice in materia di protezione dei dati
personali (nel seguito anche: il "Codice"), per quanto riguarda la data
di formazione ed aggiornamento del "Documento programmatico sulla
sicurezza" (Entro il 31 marzo di ogni anno …), e quella riportata
nelle disposizioni transitorie del Codice all'art. 180 (Le misure
minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B)
che non erano previste del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318 sono adottate entro il 30 giugno 2004).
L'intervento del Garante solleva alcune perplessità e spunti critici che
ho ritenuto di sviluppare nel seguito.
1. Data di prima
formazione del Documento programmatico sulla sicurezza per i soggetti
non tenuti in precedenza
Il Garante ha precisato che la data è
quella del 30 giugno. Tale chiarimento appare condivisibile, ed anche
rassicurante data l'autorevole provenienza, anche se non risultava del
tutto necessario.
In effetti, l'art. 180 del Codice appare chiaro
nello stabilire che le misure minime non previste dal DPR 318/99 devono
essere adottate entro il 30 giugno. Qualunque interpretazione differente
sarebbe andata contro il testo normativo dell'art. 180 del Codice ed
anzi avrebbe vanificato, svuotato di significato, la norma transitoria
in esso contenuta. Del resto il riferimento temporale contenuto nella
Regola 19 dell'Allegato B è riferito, anche se in modo non impeccabile,
alla cadenza di aggiornamento del Documento programmatico sulla
sicurezza (nel seguito: "DPS"). Di ciò si ha riscontro, infatti,
confrontando la nuova disposizione con l'omologa contenuta nel DPR
318/99, che infatti recitava "annualmente", con maggiore chiarezza in
merito alle modalità temporali di aggiornamento.
2. Data di
aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza per i soggetti
già tenuti in precedenza
In questo caso l'interpretazione del
Garante appare meno condivisibile, soprattutto da un punto di vista del
diritto costituzionale.
In effetti, la disposizione transitoria di cui all'art. 180 del Codice, che
consente l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza entro il 30
giugno 2004, non si applica, chiaramente, a tutti quei soggetti che
erano già tenuti alla redazione ed all'aggiornamento del DPS in forza
del DPR 318/99. Per questi soggetti la regola 19 dell'Allegato B del
Codice dovrebbe applicarsi dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore
del Codice ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 del medesimo Codice.
Pur se apprezzabile la "proroga" (gentilmente) concessa da Garante,
molto probabilmente in considerazione del ristretto lasso di tempo
intercorrente tra la data del 31 marzo e quella del 30 giugno e delle (ridotte
)conseguenza sostanziali di un tale rinvio, viene da domandarsi: 1) in
base a quale potere il Garante possa stabilire un rinvio del termine di
aggiornamento di una misura di sicurezza obbligatoria per legge, la cui
mancata adozione è sanzionata penalmente?; 2) quale potrebbero essere le
valutazioni di un organo inquirente nel caso di rilievo della mancata
adozione degli aggiornamenti entro la data prevista dalla legge (31
marzo)?.
3. Indicazione nella relazione accompagnatoria al
Bilancio della redazione o aggiornamento del DPR
Il Garante ha
interpretato come dovuta tale indicazione sin dal bilancio
sull'esercizio 2003. Diverse sono le difficoltà che vengono in rilievo
in questo caso.
Innanzitutto la regola 26 dell'Allegato B al Codice
reca una prima difficoltà nello stabilire concretamente in quale parte
del bilancio sia dovuta tale indicazione: se nella "relazione sulla
gestione" ovvero nella "nota integrativa". Inoltre, appare difficile
comprendere il riferimento del Garante al "bilancio 2003": evidentemente
si è considerato solo il caso dell'esercizio sociale coincidente con
l'anno solare, senza tenere conto che sono possibili anche altre
situazioni (diversi sono i soggetti che, in ragione della natura della
loro attività d'impresa, hanno esercizio sociale non coincidente con
l'anno solare).
Più ancora, l'intepretazione del Garante non appare
pienamente convincente. Se è vero che tale indicazione è una misura
minima di sicurezza (regola n. 26 dell'Allegato B al Codice), ed in
particolare se è vero che essa deve qualificatsi come "nuova", dato che
non era contemplata dal precedente DPR 318/99, come affermato dallo
stesso Garante nel parere alla Confindustria ("In questo quadro, il
Codice ha introdotto una nuova regola …"), allora si dovrebbe concludere
che ad essa si debba applicare il regime transitorio previsto dall'art.
180 del Codice, il quale permette l'adozione entro il 30 giugno. In
altre parole, l'indicazione in questione sarebbe dovuta solo per quelle
relazioni accompagnatorie approvate dopo il 30 giugno 2004.
Si
potrebbe obiettare che ai fini pratici la cosa ha poco rilievo, dato che
chi non era tenuto alla formazione del DPS nel 2003 non farà menzione di
tale circostanza nella relazione accompagnatoria al bilancio 2004; chi
invece già era tenuto alla formazione o aggiornamento del DPS nel 2003
non verrà gravato di un particolare onere (dovendo semplicemente
confermare un adempimento già svolto).
Una simile considerazione
sarebbe accettabile e condivisibile solamente se vi fosse assoluta
chiarezza in merito ai soggetti che, prima dell'entrata in vigore del
nuovo Codice, erano onerati o meno della formazione del DPS.
4.
Soggetti precedentemente assoggettati dall'obbligo di formazione ed
aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza
Come
noto l'art. 3 del DPR 318/99 conteneva una delle disposizioni più
insidiose da interpretare, sulla quale si sono misurati numerosi e
valenti giuristi ed esperti di sicurezza informatica.
In estrema
sintesi, il combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 6 del DPR 318/99
determinava l'obbligo del Documento programmatico sulla sicurezza
(solamente) per i soggetti che trattavano dati di cui all'art. 22 (sensibili)
e 24 (giudiziari) della legge 675/96 mediante "elaboratori accessibili
mediante reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico". E proprio
su quest'ultima espressione sono sorti (profondi) dubbi interpretativi.
Per quanto mi consta (è sempre possibile, tuttavia, una svista), non mi
risulta che sia mai stata fornita interpretazione ufficiale da parte del
Garante in merito a tale disposizione.
Unico riferimento disponibile
parrebbe quello contenuto in un documento del valente ing. Berghella, in
tema di misure minime di sicurezza dei dati personali
[http://www.studigiuridici.unile.it/Master0002/Documenti/Berghella.pdf],
nel quale vengono riferite alcune interpretazioni che sarebbero emerse
in merito all'espressione in questione.
Ebbene, viene citato, in
particolare, che nel corso di un seminario organizzato dalla
Confindustria il 29 novembre 1999, nella sintesi riportata sul
quotidiano Italia Oggi del 1 dicembre 1999, il segretario del Garante
avrebbe espresso la seguente interpretazione "Tutti gli elaboratori che
utilizzano reti di telecomunicazioni accessibili al pubblico, anche se
con un sistema di protezione o per un tratto soltanto, sono soggetti al
documento programmatico". Cita ancora Berghella, nel medesimo documento,
un ulteriore chiarimento apparso sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 2
dicembre 1999, nel quale viene riferita una dichiarazione sempre
attribuita al segretario del Garante, secondo la quale "… per rete
accessibile si deve intendere anche quella dedicata che però viaggia con
modalità pubbliche. Per esempio, una rete aziendale, accessibile solo ai
dipendenti, ma che per i collegamenti utilizza le normali reti
telefoniche, è potenzialmente accessibile al pubblico e dunque deve
approntare il documento programmatico".
Come evidente, riuscire a
stabilire esattamente il significato dell'espressione in questione ci
conduce a determinare con esattezza i soggetti che erano tenuti, nel
regime del DPR 318/99, a formare ed aggiornare il DPS. E sulla base di
tali conclusioni, ci conduce ulteriormente a determinare a quali
soggetti si applichi sin da subito l'obbligo di indicare nella relazione
accompagnatoria al bilancio 2003 l'avvenuto aggiornamento del DPS,
giusta interpretazione del Garante che "anticipando" tale adempimento,
perpetra il dubbio che il nuovo Codice avrebbe di per sé consentito di
superare.
Dato che l'obbligo di formare il DPS si estende, a partire
dal 30 giugno 2004 a tutti i soggetti che trattano dati sensibili o
giudiziari, indipendentemente dal tipo di connessioni utilizzate,
l'obbligo di indicazione nella relazione accompagnatoria al bilancio
2004 (per seguire la terminologia utilizzata dal Garante nel parere reso
a Confindustria) non avrebbe creato nessun problema di sorta dato che la
distinzione circa le tipologie di connessione tra elaboratori sarebbe
stata del tutto ininfluente. Viceversa, anticipando l'indicazione nella
relazione al bilancio 2003, tale distinzione assume rilievo fondamentale.
Lo sforzo del nuovo Codice di superare la difficile distinzione che
appariva "sepolta" definitivamente, viene così vanificato con sgradita
opera di "reviviscenza" giuridica.
A mio sommesso avviso,
l'interpretazione da fornire all'espressione "elaboratori accessibili
mediante reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico" dovrebbe
essere tuttavia restrittiva, similmente a quanto sostenuto nell'articolo
"Sicurezza e reti "disponibili al pubblico"" di Daniela Redolfi e
Fabrizio Veutro, in Interlex del 13.01.2000. Osservato - e sottolineato
- che sono le reti, e non gli elaboratori, a dover essere "disponibili
al pubblico", l'espressione dovrebbe includere solamente tutte quelle
situazioni in cui sono presenti elaboratori direttamente accessibili
mediante una rete pubblica nella nozione sopra chiarita ad opera del
segretario del Garante (pur se con qualche vistoso errore, probabilmente
attribuibile alla trascrizione giornalistica, dato che la norma, come
osservato, non parlava di "reti accessibili al pubblico", bensì di "elaboratori
accessibili mediante una rete disponibile …".
In altre parole,
dovrebbe colpire solamente quei soggetti che disponevano di elaboratori
connessi tra di loro tramite reti geografiche (wide area network - WAN)
costituite, in tutto o in parte da reti di telecomunicazione realizzate
da operatori di telecomunicazioni e messe a disposizione del pubblico (pur
se protetti da sistemi di accesso di tipo firewall e/o da sistemi di
protezione del traffico, es VPN).
Non dovrebbe, viceversa, colpire
tutti quei soggetti che disponevano di una rete locale (local area
network - LAN), pur se collegata in qualche modo verso reti esterne
pubbliche, sia tramite modem punto a punto, sia anche con accesso a
internet mediante connessione ad un Internet service provider (ISP).
Se si accedesse all'interpretazione che qualunque soggetto che disponeva
di una LAN, comunque connessa al "mondo" esterno, utilizzava per forza
di cose "elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazioni
disponibili al pubblico", allora si dovrebbe ritenere obbligatoria per
tutti questi soggetti la redazione del DPS già nel regime dell'abrogato
DPR 318/99 (naturalmente per il solo caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari).
Si giungerebbe, tuttavia, in tal modo,
all'assurda conclusione che in pratica la proroga al 30 giugno 2004 per
la prima redazione del DPS sarebbe applicabile solo per quei soggetti
che i) non avevano elaboratori connessi in rete prima di tale data (?)
oppure disponevano di una LAN totalmente isolata, senza assolutamente
alcun collegamento con l'esterno (?); ovvero, ii) non avevano mai
trattato dati sensibili o giudiziari prima del 1 gennaio 2004.
E di questo passo si giungerebbe a stabilire che tutti i soggetti che
trattavano dati sensibili o giudiziari prima del 1 gennaio 2004, con
esclusione solo delle eccezionali situazioni di totale "segregazione"
informatica (nessun collegamento con il mondo esterno), sarebbero tenuti
all'inclusione dell'indicazione dell'aggiornamento del DPS nella
relazione accompagnatoria al bilancio 2003. Se così fosse, tuttavia, le
distinzioni operate dal Codice, ed anche nel parere nel Garante reso
alla Confindustria, parrebbero superflue e prive di significato.
Per questo motivo preferisco concludere che i) l'obbligo del DPS nel
precedente regime dettato dal DPR 318/99 colpiva solo ben determinati
soggetti, vale a dire quelli che disponevano effettivamente elaboratori
ai quali si poteva accedere legittimamente, vale a dire senza
disattivare illecitamente sistemi o strumenti di protezione, mediante
reti di telecomunicazioni liberamente messe a disposizione del pubblico;
ed altrettanto che, ii) solo i medesimi soggetti sono onerati ora
dell'obbligo dell'indicazione dell'avvenuto aggiornamento nella
relazione accompagnatoria al bilancio 2003.
Milano, 28 marzo 2004
Luigi Neirotti
Avvocato in Milano
Partner Studio Legale Tributario
- EYLaw
Responsabile del dipartimento di diritto
dell'informatica