Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente
chiesto ad alcuni esperti di sicurezza informatica, in vista della
scadenza del 30 giugno, termine ultimo per l'adozione delle cd. "nuove"
misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di trattamento
di dati personali (il "Codice"), di elaborare una traccia di Documento
programmatico sulla sicurezza ("DPS") che possa essere d'ausilio a tutti
i soggetti che dovranno provvedervi. Il risultato, denominato "Prime
riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla
sicurezza" è stato pubblicato sul sito del Garante [http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002143]
con l'invito ad esprimere osservazioni al riguardo. Unitamente a tale
documento è stato richiamato il parere 22 marzo 2004 reso a
Confindustria sull'oggetto: "prima applicazione del Codice in materia di
protezione dei dati personali in materia di "misure minime" di sicurezza
(art. 31-36 e Allegato B) al d.lg. n. 196/2003", già oggetto di un mio
precedente commento su questa rivista. Decisamente si tratta di
un'iniziativa molto positiva, da accogliere con il massimo del favore e
non rimane che attendere di conoscere i risultati dei contributi che
verranno espressi.
Al di là degli aspetti tecnico-operativi
sottesi alla predisposizione e compilazione del documento, mi sembra vi
sia un quesito di più generale portata giuridica che merita
approfondimento, vale a dire se il DPS debba essere redatto con
riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati tramite
strumenti elettronici, ovvero limitatamente ai soli trattamenti
riguardanti dati sensibili e dati giudiziari.
Il quesito non è
di poco conto, giacché una conclusione favorevole alla prima ipotesi
interpretativa comportarebbe un carico di lavoro notevolmente superiore
rispetto alla seconda ipotesi.
Il modello di DPS predisposto
dagli esperti incaricati dal Garante sembrerebbe dare per scontata
l'interpretazione estensiva, in base alla quale esso debba riguardare
tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
Esaminiamo ora con attenzione i vari elementi normativi che potrebbero
condurci ad una conclusione piuttosto che ad un'altra.
L'art. 34 del Codice dispone il generale obbligo di adozione delle
misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati personali
effettuati con strumenti elettronici. In particolare, alla lettera g),
stabilisce l'obbligo di
"tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza".
In effetti, a prima vista, tale disposizione non prevede una distinzione
tra tipologie di dati personali e sembrerebbe stabilire addirittura tale
obbligo per tutti i titolari di trattamenti di dati personali, senza
distinzione. Una tale interpretazione sarebbe, evidentemente, eccessiva.
Al riguardo occorre infatti subito osservare come la disposizione
generale contenuta nel comma 1 dell'art. 34 del Codice faccia esplicito
rinvio, per quanto riguarda l'adozione delle misure minine, ai "modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto dell'allegato B)".
Ebbene, la regola 19 contenuta nell'allegato stabilisce testualmente che
"il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari
redige … un DPS contenente …". Viene quindi da domandarsi quale sia
il rilievo di tale precisa specificazione in relazione al più generale
obbligo disposto dall'art. 34 del Codice.
A mio giudizio sono
possibili due interpretazioni: la prima tenderebbe a ritenere la
specificazione come meramente diretta ad individuare i soggetti tenuti
alla formazione del DPS, senza implicare ulteriori conseguenze con
riferimento al contenuto del DPS; la seconda, viceversa, tenderebbe a
ritenere che la specificazione non riguardi solo i soggetti, bensì anche
l'ambito oggettivo di predisposizione del DPS.
Accedendo alla
prima interpretazione, sostenibile nella misura in cui si osservi che
nel sottopunto 19.1 si menzionano semplicemente i "dati personali", si
approderebbe tuttavia ad una palese incongruenza, dato che solamente
determinati soggetti, vale a dire i titolari che trattano dati sensibili
o giudiziari, risulterebbero obbligati ad adottare una misura la cui
portata riguarderebbe, tuttavia, il contenimento del rischio derivante
da tutti i trattamenti di dati personali. Ed allora non si capirebbe la
ragione di tale differenziazione, che sarebbe anche iniqua, giacché, a
parità di rischio (quello indotto dal trattamento di dati personali
comuni, vale a dire diversi da quelli sensibili e giudiziari), solo
alcuni titolari risulterebbero onerati dell'obbligo di una misura di
sicurezza per il contenimento del medesimo rischio che colpirebbe anche
altri titolari, non altrettanto obbligati.
Salvo considerare
che per un titolare di trattamento di dati sensibili e giudiziari
l'onere di protezione dei dati personali comuni sia maggiore rispetto ad
altri titolari. Pur tuttavia tale ragione andrebbe dimostrata e non mi
sembra tale allo stato dei fatti. Posto, dunque, che non si intravedono
ragioni concrete per giustificare una simile ipotesi, sull'argomento
occorrerebbe anche considerare l'ipotesi, alquanto frequente, in cui il
titolare procede "internamente" al trattamento dei dati sensibili e
giudiziari senza ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici, salvo
affidare all'esterno il trattamento dei medesimi (normalmente un
fornitore di servizi di elaborazione di paghe e contributi nominato
responsabile del trattamento), da effettuare con l'ausilio di strumenti
elettronici. É intuitivo che in questo particolare caso vi sarebbe la
possibilità di limitare la redazione del DPS al solo responsabile "esterno"
del trattamento, il quale potrebbe garantire anche maggiore protezione
in virtù della specializzazione che lo contraddistingue, possibilità che
sarebbe tuttavia impedita sempre applicando prima ipotesi
interpretativa.
Accedendo alla seconda interpretazione, vale a
dire che la redazione del DPS sia dovuta dai soli titolari che trattano
dati sensibili e giudiziari e con riferimento solamente ai trattamenti
che riguardano tali specifici dati, si approda ad una soluzione
certamente più logica e per questo anche più equa.
Ulteriore elemento
che milita a favore della seconda interpretazione si trova analizzando i
titoli che sono contenuti nell'Allegato B) al fine di raggruppare le
varie regole presenti. Ebbene, dopo la sezione "Documento programmatico
sulla sicurezza" troviamo "Ulteriori misure in caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari". Analizzando con attenzione il contenuto
delle regole da 20 a 24 nessuno può dubitare che tali disposizioni siano
riferite, e si applichino, esclusivamente al trattamento di dati
sensibili e giudiziari e non può sorgere dubbio che tali regole non
riguardino i trattamenti di altri dati personali. Proprio l'aggettivo "ulteriori"
sembrerebbe indicarci che le disposizioni riguardanti il DPS sono
esclusivamente rivolte ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari e
non altrimenti. Diversamente non avrebbe significato l'uso di tale
aggettivo.
Per le ragioni sopra esposte, ritengo preferibile adottare l'interpretazione in base alla quale il DPS debba essere formato, ed aggiornato periodicamente, con riferimento esclusivamente al trattamento di dati personali sensibili o giudiziari. Naturalmente, ciò non toglie che sarebbe ottima pratica imprenditoriale decidere di estendere la predisposizione del DPS a tutti i dati personali oggetto di trattamento presso un titolare, in considerazione non solo del generale obbligo di protezione dei dati contenuto nell'art. 31 del Codice, bensì anche in ragione della necessità di tutelare il patrimonio informativo dell'impresa, asset determinante per la sopravvivenza sul mercato e per assicurare la continuità di business.
* * *
Vorrei ora effettuare qualche riflessione in merito alla misura di
sicurezza prevista dalla regola n. 10 contenuta nell'Allegato B) al
Codice.
La regola disciplina le modalità d'accesso ai dati o
agli strumenti elettronici, da parte del titolare, quando siano protetti
dalla componente riservata della credenziale per l'autenticazione di un
incaricato. La domanda che ci si pone è se debba essere considerato
obbligatorio per un titolare il ricorso alla procedura delineata nella
parte finale della regola, che si basa su un sistema di custodia delle
copie delle credenziali segrete attraverso l'individuazione di soggetti
incaricati della custodia, ovvero se sia possibile realizzare analogo
livello di protezione dei dati personali e degli strumenti elettronici
anche mediante altra idonea procedura. Il quesito assume rilievo in
ragione dell'onere indotto dalla procedura individuata dal legislatore,
che risulta particolarmente macchinosa, soprattutto in considerazione
dei periodici rinnovi delle credenziali stabiliti per legge.
Analizzando in dettaglio la regola n. 10 essa appare logicamente
ripartita in due parti. Nella prima si ricava il principio che legittima
l'accesso ai dati ed agli strumenti elettronici da parte del titolare
quando siano protetti mediante impiego della componente riservata di una
credenziale per l'autenticazione. In tal caso, sono complessivamente e
contemporaneamente necessarie: i) idonee e preventive disposizioni
scritte volte ad individuare le modalità di accesso da parte del
titolare; ii) la prolungata assenza o impedimento dell'incaricato; iii)
la circostanza, indotta dalle condizioni di cui sub ii) precedente, che
l'accesso si renda indispensabile e indifferibile; iv) la circostanza
che l'accesso avvenga per esclusive necessità di operatività e di
sicurezza del sistema. Ebbene, in presenza di tutte queste condizioni
l'accesso sostitutivo del titolare, rispetto all'incaricato, ai dati
personali o agli strumenti elettronici è da ritenere legittimo nonché
consentito.
Venendo alla parte terminale della regola n. 10, a
me sembra che la procedura descritta sia da considerare quale
esemplificativa delle "idonee e preventive disposizioni", nel senso che
qualora un titolare opti per un sistema di custodia delle copie delle
credenziali, in tal caso sarà obbligato a seguire le prescrizioni
fornite.
Non mi sembra, viceversa, che dalla norma si possa ricavare il
principio di obbligatorietà del ricorso ad una simile procedura. E ciò
in quanto tale procedura sarebbe di fatto applicabile solamente con una
tipologia delle credenziali per l'autenticazione previste dalla regola
n. 2 dell'Allegato B). É evidente, ad esempio, che una simile procedura
non sarebbe minimamente applicabile qualora il titolare disponesse
l'adozione di credenziali per l'autenticazione basate su di una
caratteristica biometria dell'incaricato. In tal caso sarebbe veramente
comico, se non da film dell'orrore, pensare al deposito ed alla custodia
delle copie delle credenziali. Stesso discorso varrebbe per credenziali
basate su certificati di autenticazione contenuti in smart cards
(seconda possibilità prevista dalla regola n. 2). Ergo, la
procedura descritta è esemplificativa per il caso in cui il titolare
opti per un meccanismo di custodia delle copie delle credenziali.
Diversamente, il titolare potrà, sempre mediante descrizione delle "idonee
e preventive disposizioni scritte volte ad individuare le modalità di
accesso", disporre un sistema alternativo in base al quale: 1) l'accesso
ai dati o agli strumenti elettronici avvenga solo e soltanto in presenza
delle condizioni sopra delineate; 2) venga data notizia all'incaricato
che è stato effettuato un accesso in sua sostituzione; 3) sia evitata la
possibilità di accesso da parte di terzi alle credenziali per
l'autenticazione di un incaricato.
Da questo punto di vista ritengo che il cd. "azzeramento" della credenziale per l'autenticazione di un incaricato assente, operata dal titolare al fine di consentire al titolare l'accesso a dati personali o strumenti elettronici, sia da considerare legittima nella misura in cui venga successivamente data notizia all'incaricato dell'avvenuto accesso e venga inoltre prevista, post accesso del titolare, la configurazione di una nuova componente riservata della credenziale dell'incaricato. Tale procedura potrebbe apparire, per certi versi, ancora più sicura rispetto a quella delineata nella regola n. 10, dal momento che eviterebbe di predisporre copie delle credenziali e quindi eviterebbe la necessità di protezione delle copie medesime, sempre mantenendo consapevole l'incaricato dell'avvenuto accesso e sempre limitando il diritto di accesso del titolare a ben determinate circostanze.
Milano, 21 maggio 2004
Luigi Neirotti
Avvocato in Milano
Partner Studio Legale Tributario - EYLaw
Responsabile del dipartimento di diritto dell'informatica