Aspetti giuridici
della sicureza della firma elettronica e delle smart cards
1. Premessa
L'ordinamento
italiano disciplina attualmente una pluralità di forme attraverso cui si
può realizzare un documento informatico ed attribuisce efficacia e rilevanza
giuridica differente ad ognuna di esse in funzione dell'utilizzo o meno di una
firma elettronica nonché in funzione del grado di sicurezza e protezione
che ciascuna è in grado di assicurare al titolare nonché ai terzi.
In altri termini si può dire che l'ordinamento italiano, dopo il recepimento
della Direttiva 1999/93/CE, riconosce efficacia giuridica ad una pluralità
di fenomeni informatici, attribuendo a ciascuno una diversa rilevanza in funzione
del grado di sicurezza garantito. Per alcuni fenomeni giuridici l'efficacia giuridica
è predeterminata dal legislatore in presenza di determinati requisiti;
per altri fenomeni giuridici, viceversa, l'efficacia giuridica deve essere stabilita
dal giudice in funzione dei requisiti di qualità e sicurezza accertati
dal medesimo.
Posto quanto sopra risulta necessario condurre un esame
dettagliato delle caratteristiche di ciascuno dei componenti necessari per realizzare
una firma elettronica e procedere quindi, sulla base della qualificazione giuridica
che il nostro ordinamento attribuisce a ciascuno di essi, alla determinazione
del rilievo giuridico attribuibile nel suo complesso alla firma elettronica risultante.
La diversa qualificazione giuridica di ciascun componente concorre a determinare,
infatti, l'efficacia attribuibile al risultato finale, con una graduazione progressiva
del rilievo giuridico riconoscibile ai diversi fenomeni informatici oggetto di
disciplina.
Al fine dell'indagine oggetto del presente documento risulta
indispensabile una ricognizione del quadro normativo presente nel nostro ordinamento,
frutto di una stratificazione di norme succedutesi nel tempo, talvolta in modo
non lineare e coordinato, e soprattutto ispirate talvolta a principi differenti.
2.
Quadro normativo di riferimento
La Direttiva 1999/93/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche,
approvata il 13 dicembre 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle C.E.
n. L 13 del 19 gennaio 2000 (nel seguito: la Direttiva), ha avuto un impatto significativo,
e per certi versi dirompente, sulla disciplina del documento informatico e della
firma elettronica presente nel nostro ordinamento.
Brevemente, vale
la pena di ricordare che la Direttiva era volta a determinare un quadro di riferimento
comune per agevolare l'uso delle firme elettroniche e contribuire al loro riconoscimento
giuridico, anche come mezzo di prova, nei Paesi Membri, senza tuttavia entrare
nel merito degli aspetti che disciplinano la conclusione e la validità
dei contratti e degli altri obblighi giuridici, come disciplinati in ciascun Paese
membro, anche in riferimento a particolari requisiti di forma, né pregiudicare
norme e limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale
o comunitario di ciascun Paese membro.
La Direttiva è stata recepita
nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10: "attuazione
delle direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"
(nel seguito: il DLgs 10/2002) cui ha fatto seguito di recente l'emanazione del
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137: "disposizioni
di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10" (nel seguito: DPR 137/2003).
In
effetti, l'ordinamento italiano già prevedeva, alla data dell'approvazione
della Direttiva, un quadro di riferimento piuttosto completo in tema di documento
informatico e firma digitale, frutto degli interventi normativi precedenti che
si erano completati nell'arco di un biennio tra il 1997 ed il 1999.
La
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (1), in particolare il notissimo art. 15, comma
2, il DPR 10 novembre 1997, n. 513 (2)(nel seguito: DPR 513/97) ed il DPCM
8 febbraio 1999 (3)(nel seguito: Regole Tecniche) avevano consentito di
definire in modo compiuto strumenti, tecnologie, attori ed effetti giuridici del
documento informatico e della firma digitale. Tale quadro risultava essere non
solo completo ed armonico, ma anche uno dei primi esempi di legislazione del diritto
del ciberspazio a livello europeo.
Come noto, il DPR 513/97 ha avuto
una vita brevissima dato che è stato quasi subito abrogato a seguito dell'emanazione
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (4)(nel seguito: Testo Unico), il quale
ha operato un coordinamento delle diverse disposizioni legislative e regolamentari
in tema di documentazione amministrativa, inclusa l'attività di certificazione,
documento informatico e firma digitale, senza tuttavia modificare il quadro normativo
precedente (salvo una vistosa deroga in tema di forma ed efficacia del documento
informatico contenuta nell'art. 10 di cui si parlerà nel seguito).
Ora,
mentre l'ordinamento italiano giungeva a definire un quadro certo e definito dei
servizi di certificazione e della firma digitale il recepimento della Direttiva
irrompeva sulla scena europea ponendo un serio problema di armonizzazione della
disciplina preesistente con i diversi principi a cui si ispirava il quadro comunitario.
Mentre il legislatore italiano aveva operato una scelta netta a favore
della crittografia a chiave pubblica (Hellmann e Diffide, Stanford, 1978), prevedendo
un unico tipo di firma (digitale), basata su certificati rilasciati da certificatori
iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'AIPA, necessariamente in possesso di
particolari requisiti oggetto di verifica preventiva da parte di un organismo
pubblico, il legislatore comunitario operava scelte differenti, in particolare
ampliando il novero delle firme elettroniche possibili (adottando addirittura
un lessico differente da quello italiano) e liberalizzando completamente l'attività
di prestazione dei servizi di certificazione pur stabilendo una serie di requisiti
comuni.
Senza dilungarsi troppo nelle ragioni di tali diverse scelte
(fondamentalmente dovute all'approccio anti-monopolistico che permea tutta la
legislazione comunitaria ed anche in virtù di un vistoso compromesso tra
le istanze di quei Paesi, soprattutto nordici, che avevano già scelto di
adottare firme cd. "leggere" e quelle dei Paesi, Italia, Spagna e Francia,
che viceversa avevano scelto di adottare firme cd. "pesanti" o "sicure")
alcuni dei principi più importati a cui la Direttiva si ispira, e che determinano
l'assetto normativo risultante, possono essere sintetizzati come segue: i) approccio
tecnologicamente neutro; ii) prestazione dei servizi di certificazione non soggetta
ad autorizzazione preventiva alcuna e senza limitazione di numero; iii) accreditamento
facoltativo per i prestatori dei servizi di certificazione; iv) creazione di un
quadro comune per il riconoscimento legale delle firme elettroniche; v) ammissibilità
come mezzo di prova in giudizio; vi) coesistenza di una duplice tipologia di firme:
firme elettroniche e firme elettroniche avanzate; vii) pieno rispetto della tutela
dei dati personali; viii) necessità di fare riferimento alle leggi dei
singoli Paesi membri per quanto riguarda la conclusione e la validità dei
contratti e degli altri atti giuridici; ix) libera circolazione dei servizi e
dei dispositivi all'interno della comunità ed apertura alla prestazione
dei servizi, sulla base del rispetto di condizioni analoghe, da parte di certificatori
stabiliti in paesi extraeuropei.
Il Dlgs 10/2002 è intervenuto dunque,
in attuazione degli obblighi comunitari a cui il nostro Paese è soggetto,
a modificare il nostro ordinamento al fine di conformarlo ai principi contenuti
nella Direttiva. In particolare, esso ha modificato in parte il DPR 445/2000 ove
risultava necessario, ed in parte ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni.
Come detto, al fine del completo recepimento della Direttiva si è reso
necessario emanare un secondo provvedimento, il DPR 137/2003, il quale ha apportato
ulteriori modifiche al DPR 445/2000.
Ad oggi le norme in tema di documento
informatico e firma elettronica (5)(nonché prestazione di servizi
di certificazione) sono costituire di conseguenza dal DPR 445/2000, come risulta
modificato dai due provvedimenti citati di recepimento della Direttiva, nonché
da alcune disposizioni dello stesso DLgs 20/2002 che godono di efficacia autonoma
e non sono intervenute a modifica del Testo Unico.
É previsto
che le regole tecniche allegate al DPCM 8 febbraio 1999, tuttora in vigore (6),
vengano abrogate e sostituite da nuove regole tecniche, da emanare con apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) al fine di tenere conto
delle novità introdotte nel nostro ordinamento a seguito del recepimento
della Direttiva. Organo deputato alla predisposizione delle nuove regole tecniche,
alla luce dell'art. 3 del DPR 137/2003 (che modifica l'art. 9 del DPR 445/2000)
è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero
per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.
Come
si nota agevolmente, si tratta di una situazione a dir poco ingarbugliata, che
richiede ai giuristi un grande sforzo di coordinamento nella consultazione dei
testi normativi rilevanti, dato che non esiste ad oggi un testo coordinato ufficiale
di tutte le norme in tema di documento informatico e firma elettronica. Per questo
motivo il Governo è stato delegato, con la Legge di Semplificazione 2003
(7), ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi, per il coordinamento e il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, tra cui anche
le norme in esame.
Come anzidetto, al fine di determinare con esattezza
il rilievo giuridico attribuibile ai diversi fenomeni giuridici possibili a seguito
dell'utilizzo di certificati elettronici e delle smart cards occorre ora
analizzare i singoli elementi costitutivi, in particolare i requisiti di sicurezza
che ciascuno di essi presenta. Come vedremo, in funzione del diverso e crescente
livello di sicurezza che risulterà dalla loro combinazione deriveranno
effetti giuridici differenti e via via crescenti.
Al riguardo occorre concentrare
la nostra attenzione principalmente sui seguenti elementi: i) Certificato elettronico;
ii) Certificatore; iii) Dati per la creazione e per la verifica di firma; iv)
Dispositivo per la creazione di firma; e valutare le caratteristiche di
ciascuno di essi
3. Elementi costitutivi delle firme elettroniche
3.1
Certificati
I certificati sono documenti elettronici rilasciati
dai certificatori che riassumono, in buona sostanza, i dati identificativi del
titolare e contengono una serie variabile di informazioni atte a consentire principalmente
di rendere noto il soggetto che li ha emessi e le modalità per la verifica
di validità del certificato.
Più precisamente, in funzione
del loro contenuto, secondo la definizione data dall'art. 1 del DPR 137/2003,
essi si possono distinguere in:
"elettronici": ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare
le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari
stessi;
"qualificati": ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, certificati elettronici
conformi ai requisiti indicati dall'All. I della Direttiva rilasciati da certificatori
che rispondono ai requisiti dell'All. II della medesima Direttiva.
Come
evidente esiste una duplice possibilità: la prima non strutturata, che
lascia quindi ampia libertà di scelta nei contenuti al certificatore. La
seconda, più strutturata, maggiormente rivolta a garantire un livello di
qualità delle informazioni fornire e quindi più adatta a garantire
sicurezza nell'utilizzo. La differenza tra le due tipologie di certificati è
importante, in quanto solo la tipologia "certificato qualificato" è
in grado, se combinata opportunamente con altri presupposti, di garantire il massimo
livello di efficacia di una firma elettronica.
In particolare, ad evidenti
fini di sicurezza, la struttura del contenuto dei certificati qualificati è
determinata dall'art. 27 del DPR 445/2000 (come modificato dal DPR 137/2003),
il quale prevede specificamente che certificati qualificati devono contenere almeno
le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico
rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di
serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è
stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del
certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
e)
dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale
e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma
elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
Dunque
un certificato potrà dirsi qualificato qualora presenti una struttura che
contenga almeno i contenuti sopra indicati. Eventuali deviazioni da tale contenuto
minimo determinerebbero la perdita della qualità di certificato qualificato,
con le conseguenze in termini di rilievo giuridico che vedremo appresso.
Nell'ambito
dei certificati qualificati, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del DPR 445/2000
(come modificato dal DLgs 10/2002) è data facoltà ai certificatori
di indicare determinati limiti d'uso e/o di valore. Si tratta di una facoltà
importante: nel caso in cui il certificato venga utilizzato eccedendo i limiti
indicati, purché chiaramente riconoscibili dai terzi, si determina l'esenzione
da responsabilità del certificatore in caso danno. Da notare che la portata
giuridica di questa norma riguarda solo i certificatori e non i soggetti titolari.
Nel caso di smarrimento o furto del dispositivo di firma, non si ritiene che simili
indicazioni siano idonee ad assicurare al titolare una protezione contro utilizzi
illeciti: una eventuale sottoscrizione eccedente i limiti indicati e antecedente
alla richiesta di revoca del certificato risulterebbe pienamente efficace, se
non disconosciuta dal titolare (mediante querela di falso).
Ai sensi
dell'art. 27-bis del DPR 445/2000 (come modificato dal DPR 137/2003), sempre in
tema di indicazioni di sicurezza, e possibile inserire nei certificati: le qualifiche
specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché
poteri di rappresentanza. Si tratta di una facoltà molto importante, la
cui natura giuridica non è ancora stata approfondita sufficientemente.
In particolare, sembrerebbe di poter affermare che tali indicazioni dovrebbero
avere mera funzione di notizia, senza tuttavia far venire meno il regime di pubblicità-notizia
previsto dalle leggi ordinarie del nostro ordinamento.
Da ultimo va
osservato che, sempre ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 445/2000, in luogo della
reale identità del titolare è possibile indicare uno "pseudonimo",
a condizione che sia chiaramente indcato come tale. In tal caso, ai sensi dell'art.
29-ter del DPR 445/2000, sorge l'obbligo di conservazione decennale delle informazioni
sulla reale identità a carico del certificatore (8).
In
tema di sicurezza nell'utilizzo dei certificati, due disposizioni cardine completano
la normativa:
1. ai sensi dell'art. 23 del DPR 445/2000 (come modificato
dal DPR 137/2003), l'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica
basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione.
2. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede
la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le
parti interessate.
Mentre l'art. 29-bis del DPR 445/2000 determina un
onere particolare a carico dei certificatori stabilendo che il certificatore è
tenuto a "procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave,
di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni".
3.2
Certificatori e prestazione dei servizi di certificazione
I certificatori
vengono definiti dal D.lgs. 10/2002 quali soggetti pubblici o privati che svolgono
"servizi di certificazione delle firme elettroniche o forniscono altri
servizi ad esse connessi; rilasciano, revocano o sospendono i certificati".
Ad essi è attribuita la possibilità di svolgere i cd. "servizi
connessi" al servizio di certificazione, tra cui si individuano, ai sensi
di quanto stabilito dalla Direttiva: immatricolazione; o(a)pposizione del giorno
e dell'ora (validazione temporale); repertorizzazione; servizi informatici o di
consulenza relativi alle firme elettroniche.
In base all'art 3 del D.lgs.
10/2002, ed in ottemperanza ad un principio generale introdotto dalla Direttiva,
la prestazione dei servizi di certificazione è libera e non è subordinata
ad autorizzazione preventiva; nemmeno il numero dei certificatori può essere
limitato.
Poiché la direttiva ammette (e per certi versi incoraggia)
la creazione di sistemi di accreditamento come strumento per il miglioramento
del livello di servizio ed accrescere la fiducia degli utilizzatori dei servizi,
e più in generale la sicurezza e qualità dei medesimi servizi, e
stabilisce un generale principio di libertà di adesione per quei certificatori
che ritengono di trarne vantaggio, il D.Lgs. 10/2002 ha introdotto con l'art.
5 la possibilità, per i certificatori che lo ritengono, di ottenere il
riconoscimento del più elevato livello in termini di qualità e sicurezza.
In
particolare, in base all'art. 1 del DPR 445/2000 (come modificato dal DPR 137/2003),
i certificatori si dividono ora in
- CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto
che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri
servizi connessi con queste ultime;
- CERTIFICATORE QUALIFICATO il
certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti
indicati nel DPR 445/2000 e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma
2 del medesimo Testo Unico;
- CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore
accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai
sensi del DPR 445/2000;
Per quanto riguarda i requisiti richiesti, l'articolo
26 del DPR 445/2000 (come modificato dal DPR 137/2003) stabilisce ora che i "certificatori
o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
L'eventuale
accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al
comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
Da
notare che ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno
sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme
del DPR 445/2000 e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2,
del medesimo Testo Unico e si applicano in sostituzione le rispettive norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Con riferimento specifico ai
Certificatori qualificati l'articolo 27 del DPR 445/2000 prevede che essi debbano
inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica
e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b)
impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle
competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a
livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle
firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate,
e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure
e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
d)
utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che
garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità
a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati
ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro la
contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità
e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore
generi tali chiavi.
I certificatori cd. "accreditati"
sono dunque soggetti che emettono certificati qualificati e che hanno ottenuto
il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in
termini di qualità e sicurezza, nonché in ordine alla solidità
finanziaria ed alla onorabilità; sono soggetti a controllo preventivo prima
dell'accreditamento nonché a "vigilanza" da parte del Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie (Presidenza del Consiglio dei Ministri), anche
tramite strutture delegate.
I certificatori cd. "notificati" sono
invece tutti i soggetti che, pur emettendo certificati qualificati, non presentano
i più elevati requisiti di sicurezza e qualità, anche tecnica ed
economica, che caratterizzano i certificatori accreditati; come detto, essi devono,
prima dell'inizio della loro attività, effettuare idonea comunicazione
al Dipartimento per l'innovazione e la tecnologia e sono soggetti a "vigilanza"
da parte dello stesso Dipartimento.
Il D.lgs. 10/2002 precisa che i
certificatori che, alla data dell'entrata in vigore del decreto, erano iscritti
nell'elenco pubblico prima gestito dall'AIPA, risultano iscritti d'ufficio nell'elenco
dei certificatori accreditati presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed inoltre che i documenti sottoscritti
con firma digitale rilasciata da certificatori (già) iscritti nell'elenco
pubblico tenuto dall'AIPA mantengono validità ed efficacia (per certi versi
addirittura maggiorata come vedremo).
Ulteriori norme precisano, sempre
a fini di massima tutela dell'affidamento dei terzi, quale deve essere l'attività,
e la diligenza dei certificatori, nell'esercizio della loro attività, ed
in particolare nell'identificazione dei titolari al fine del rilascio dei certificati.
Una
delle preoccupazioni maggiori della Direttiva è stata quella di stabilire
un chiaro regime di responsabilità a carico dei certificatori qualificati,
forse alla luce di qualche esperienza nordamericana dove si era assistito all'introduzione
di fortissime limitazioni di responsabilità patrizie ad opera degli stessi
certificatori.
Stabilisce l'art. 28-bis del DPR 445/2000 (come modificato
dal Dlgs 10/2002) in tema di responsabilità del certificatore che.
1.
Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce
al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non
prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole
affidamento:
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute
alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati
per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del
rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della
firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati
nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per
la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi.
2. Il certificatore che rilascia
al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei
terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati
per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato,
salvo che provi d'aver agito senza colpa.
Sempre in tema di sicurezza
il quadro normativo viene completato dalle disposizioni dell'art. 29-bis del DPR
445/2000 (modificato anch'esso dal DPR 137/2003)
La norma appare interessante
in quanto al primo comma stabilisce un principio fondamentale di prudenza e sicurezza,
sia a carico del titolare, sia a carico del certificatore. In particolare viene
stabilito che: "Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.".
La norma appare interessante in quanto attribuisce a carico di entrambe le parti
oneri di tutela e protezione dei certificati e dei dati per la creazione e per
la verifica di firma.
La norma si completa con una serie di disposizioni
specifiche, contenute nel secondo comma, rivolte esclusivamente ai certificatori,
laddove si stabilisce che "Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo
27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:
a) identificare
con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b)
rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti
dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
c) specificare,
nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;
d)
attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e)
informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f)
adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g)
non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
h)
procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino
i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i)
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione,
nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici
sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione
della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati
elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte
le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare
al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
n)
non copiare, nè conservare le chiavi private di firma del soggetto cui
il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
o)
predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai
soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo
e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio
chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione
del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto
le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità
delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla
consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato
e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti
di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere
resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
Non
sono previste regole particolari per i certificatori che emettono certificati
non qualificati.
Come si nota, anche con riferimento ai certificatori il legislatore
italiano ha stabilito un principio generale di libertà di forme e di requisiti,
salvo stabilire requisiti particolari per i certificatori qualificati e più
ancora accreditati, attribuendo ai certificati emessi da tali soggetti una valenza
particolare.
Dunque anche in questo caso occorre avere riguardo alla
natura e qualità dei soggetti che agiscono al fine del rilascio di un certificato.
É sin troppo intuitivo osservare come la differenza tra le varie tipologie
di certificatori sia costituita dai requisiti di qualità e sicurezza. In
particolare, per i certificatori accreditati, il legislatore precisa che la procedura
preventiva a cui vengono sottoposti consiste appunto nell'accertamento del più
elevato livello di qualità e sicurezza. Appresso constateremo, come la
diversa qualificazione di un certificatore, come già abbiamo visto per
i certificati, è in grado di determinare un diverso rilievo giuridico dei
documenti che vengono sottoscritti con firme elettroniche basate su certificati
rilasciati da tali certificatori.
3.3 Dispositivo sicuro per la creazione
di firma e dispositivo per la verifica di firma
Per firmare elettronicamente
un documento é necessario munirsi di un dispositivo per la creazione di
firma. Il DPR 137/2003, in particolare, ha introdotto, anche in questo caso come
nei precedenti, sulla scorta di quanto previsto dalla Direttiva, una sostanziale
differenziazione nella tipologia di dispositivi sulla base della natura del livello
di sicurezza garantito da ciascuno, distinguendo tra:
- DISPOSITIVO
PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA, definito come il programma informatico adeguatamente
configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione
della firma elettronica;
- DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA
FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, definito come l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato
decreto n. 10 del 2002, nonché del DPR 445/2000;
Per dispositivo
sicuro per la creazione di una firma si intende dunque, sulla base di quanto stabilito
dall'art. 29-sexies del DPR 44572000 (come modificato dal DPR 137/2003) e sulla
base di quanto stabilito dall'Allegato III della Direttiva, un apparato strumentale,
utilizzato per la creazione di una firma elettronica, il quale garantisca, unitamente
alle procedure utilizzate per la generazione delle firme, che la chiave privata:
"a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma
sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal
titolare dall'uso da parte di terzi". Il dispositivo sicuro deve inoltre
garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce.
L'art.
10 del D.lgs. 10/2002 introduce interessanti novità per quanto riguarda
la verifica di conformità dei dispositivi sicuri introducendo un nuovo
organismo espressamente deputato a ciò. Esso stabilisce infatti che "La
conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti
prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in
Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza
nel settore della tecnologia dell'informazione
" Tra le varie cose
si precisa che "Lo schema nazionale può prevedere altresì
la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei
ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore
suddetto".
Infine, in ottica di apertura dei mercati, il comma
3 stabilisce che "La conformità dei dispositivi per la creazione
di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva
1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo
designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo
1, lettera b), della direttiva stessa". La valutazione e la certificazione
possono avvenire anche con riferimento ad ulteriori criteri europei ed internazionali,
anche riguardanti altri sistemi e prodotti.
Come si nota, il recepimento
della Direttiva nel nostro ordinamento ha comportato l'adozione di una metodologia
oggettiva di valutazione dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione
di firma, attribuendo la competenza ad uno specifico organismo a ciò deputato.
Nelle more della creazione di tale organismo vige un regime transitorio di autocertificazione,
secondo quanto stabilito dall'art. 63 delle Regole Tecniche (ormai scaduto in
quanto non più prorogato) (9).
Proseguendo nella bipartizione
sistematica che ci ha accompagnato sin qui, notiamo come anche in tema di dispositivo
il legislatore opera una netta distinzione: in presenza di un dispositivo sicuro,
vedremo, conseguirà un determinato rilievo giuridico della sottoscrizione
elettronica; diversamente il rilievo sarà diverso e grandemente inferiore.
Ai
sensi dell'art. 1 del DPR 445/2000, per dispositivo di verifica della firma si
intende ora il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato
strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
Quanto
alle chiavi crittografiche si distingue tra: dati per la creazione di una firma
digitale e dati per la verificazione di una firma digitale. L'adozione di un lessico
nuovo non deve sorprendere in quanto dovuta al cd. approccio tecnologicamente
neutro della Direttiva. Il quadro normativo della Direttiva in effetti si basa
su categorie generali che prescindono da qualunque possibile tecnologia impiegata,
e si aprono anche a possibili tecnologie future. Nel caso di crittografia a chiave
pubblica i dati per la creazione di firma corrispondono alla cd. chiave privata,
mentre i dati per la verifica di firma corrispondono alla cd. chiave pubblica.
Prima
di affrontare i diversi tipi di firma possibili in base al DPR 445/2000 come modificato
dal D.lgs. 10/2002, e la relativa efficacia, conviene tenere a mente che gli elementi
costitutivi di una firma elettronica sono dunque: un certificato qualificato (o
meno) rilasciato da certificatore che emette certificati qualificati (o meno),
i dati per la creazione e per la verifica di firma, il dispositivo sicuro (o meno)
per la creazione di firma. Sulla base della diversa combinazione di tutti questi
elementi è possibile stabilire la tipologia di firma elettronica creata
e conseguentemente l'efficacia giuridica attribuibile (o meglio che gli può
essere riconosciuta anche in giudizio).
4. Firma elettronica e firma
elettronica avanzata
4.1 Classificazione delle varie tipologie
A
differenza di quanto originariamente stabilito a mezzo del DPR 513/1997, che prevedeva
un unico tipo di firma riconosciuta, pienamente efficace anche come mezzo di prova
(la firma digitale), in base a quanto previsto dal D.lgs 10/2002, si distingue
ora tra:
a) Firma elettronica, definita come "l'insieme
dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione";
e,
b) Firma elettronica avanzata, definita come "la
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se
i dati stessi siano stati successivamente modificati".
Tale
originaria distinzione concepita nella Direttiva ha subito un processo di recepimento
nel nostro ordinamento problematico in quanto non coincide perfettamente con le
definizioni introdotte con il DPR 137/2003.
Probabilmente per ragioni
sistematiche, il DPR 137/2003 introduce infatti all'art. Art. 1 "Modifiche
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445" una tripartizione come segue:
- FIRMA ELETTRONICA
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di autentificazione informatica;
- FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione,
creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se
i dati stessi siano stati successivamente modificati;
- FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
mente
la FIRMA DIGITALE viene definita come
- un particolare tipo di
firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici. In questo caso, come evidente,
si è preferito mantenere la definizione originaria, che a sommesso avviso
di chi scrive, rimane sempre la miglior definizione che è capitato di incontrare.
Sulla
base di quanto sopra esposto risulta evidente che nel nostro ordinamento si opera
una grande distinzione tra firme elettroniche e firme elettroniche avanzate, sulla
base dei requisiti sopra illustrati.
Inoltre, si può tentare di classificare
le firme elettroniche avanzate in funzione delle caratteristiche del certificato
(qualificato o meno); del certificatore (qualificato o meno) e del dispositivo
per la creazione di firma (sicuro o meno), secondo le seguenti possibili combinazioni:
- firme elettroniche avanzate basate su di un certificato qualificato;
-
firme elettroniche avanzate basate su di un certificato qualificato rilasciato
da un certificatore che emette certificati qualificati;
- firme elettroniche
avanzate basate su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
che emette certificati qualificati, e create mediante un dispositivo sicuro per
la creazione di firma (che corrisponde alla FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA);
-
firme elettroniche qualificate mediante certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;
Come sopra evidenziato, le diverse caratteristiche di qualità
e sicurezza degli elementi costitutivi conducono ad una diversa classificazione
delle forme possibili delle firme elettroniche. É giunto ora il momento
di illustrare gli effetti giuridici riconosciuti quale conseguenza della sottoscrizione
di un documento informatico con una delle firme sopra illustrate.
4.2
Effetti giuridici del documento informatico e utilizzabilità come mezzo
di prova
Per quanto riguarda gli effetti giuridici, si registrano
importanti novità introdotte dal D.lgs, 10/2002 che ha significativamente
modificato l'art. 10 del DPR 445/2000.
In sintesi:
- il documento
informatico non firmato elettronicamente é considerato, a livello di prova
in giudizio, una "riproduzione meccanica" che prova i fatti e/o le cose
che contiene, nei limiti in cui gli stessi non siano disconosciuti da colui contro
il quale sono prodotti (art. 2712 cod. civ.);
- il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica (semplice), é considerato come un documento
in forma scritta che sul piano probatorio è liberamente valutabile, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza;
-
il documento informatico sottoscritto con firma elettronica (semplice), soddisfa
l'obbligo previsto dagli artt. 2214 e segg. del cod. civ. e da ogni altra analoga
disposizione in tema di conservazione dei libri e delle scritture contabili;
gli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed allo loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi non ancora emanato);
-
il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata o con firma
digitale, creata tramite un dispositivo sicuro per la creazione di firma, basata
su di un certificato qualificato, vale come una scrittura privata e fa piena prova
fino a querela di falso.
- al documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica, non può essere negata rilevanza giuridica, né
ammissibilità come mezzo di prova, unicamente a causa del fatto che è
sottoscritto in forma elettronica, ovvero in quanto la firma non è basata
su di un certificato qualificato, oppure, il certificato non è rilasciato
da un certificatore accreditato, ovvero, infine, perché non è stata
apposta avvalendosi di un dispositivo sicuro per la creazione di firma.
Come
risulta evidente, sono piuttosto rilevanti le modifiche che il D.lgs. 10/2002
ha introdotto nell'art. 10 del DPR 445/2000 in tema di forma ed efficacia del
documento informatico e firma digitale.
Proseguendo con l'impostazione
adottata sin dal DPR 513/97, la norma in esame disciplina direttamente l'efficacia
delle firme elettroniche, a dispetto della tradizione giuridica italiana che ha
sempre disciplinato l'efficacia dei documenti, corredati o meno di sottoscrizione.
In ogni caso, la maggiore differenza rispetto a quanto precedentemente
previsto dal DPR 513/97 riguarda senz'altro l'efficacia del documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore che rilascia certificati qualificati e mediante
l'utilizzo di un dispositivo sicuro per la creazione di firma (si noti, indipendentemente
dal fatto che il certificatore sia accreditato o meno).
Ebbene, in
questo caso l'efficacia riconosciuta ad un documento informatico sottoscritto
con tale tipo di firma è in qualche modo "potenziata" rispetto
al passato. Mentre il DPR 513/97 e il DPR 445/2000 ante recepimento direttiva
riconoscevano in un simile caso l'efficacia della scrittura privata di cui all'art.
2702 cod. civ., l'attuale formulazione, post recepimento della Direttiva, riconosce
al medesimo documento sottoscritto con tale tipo di firma l'efficacia fino
a querela di falso.
In pratica, è come se un tale documento
fosse stato riconosciuto dalla persona che l'ha prodotto o per altri versi come
se godesse della fede pubblica. Infatti, chi volesse disconoscerlo dovrebbe proporre
querela di falso e fornire le necessarie prove.
Diversamente, nel caso
della vecchia disciplina, e tutt'ora nel caso di una scrittura privata cartacea,
in assenza di riconoscimento, sarebbe sempre possibile il mero disconoscimento
da parte del ritenuto autore, e si determinerebbe la necessità per chi
sostenesse la legittimità della provenienza del documento di fornire adeguata
prova (anche attraverso il cd. Processo di verificazione mediante le scritture
di comparazione o sotto dettatura art. 216 e segg. c.p.c.).
La ragione
per la quale è stata riconosciuta questa maggiore efficacia, si legge nella
relazione al provvedimento normativo, sta proprio nel fatto che in tema di firma
elettronica sarebbe di fatto impossibile procedere alla cd. "verificazione".
Risulta comunque evidente da un lato la maggior forza giuridica di un tale atto
e dall'altro la maggiore difficoltà in capo al titolare di un certificato
di firma nell'ottenere il disconoscimento di una firma falsa basata sul proprio
certificato (se non riesce a fornire la prova di non aver sottoscritto il documento
in questione) (10).
Una simile efficacia, abbiamo detto, viene
riconosciuta solamente ad una firma elettronica qualificata, vale a dire una firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
che rilascia certificati qualificati e mediante l'utilizzo di un dispositivo sicuro
per la creazione di firma. L'assenza tuttavia anche di un solo elemento tra quelli
elencati determinerebbe un diverso stato giuridico della firma, o meglio del documento
informatico sottoscritto con tale firma, al quale verrebbe riconosciuta semplicemente
l'efficacia di forma scritta e sarebbe liberamente valutabile dal giudice, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. In pratica,
risulta evidente, la validità ed efficacia di firme elettroniche (non avanzate
e/o non basate su tutti i requisiti sopra elencati) viene rimessa alla valutazione
del giudice di volta in volta, il quale valuterà sulla base del livello
di sicurezza garantito.
Da tutto ciò risulta che solamente nel
caso di firma elettronica qualificata o firma digitale (che viene considerata
equivalente ai fini degli effetti) si può avere anticipatamente certezza
circa gli effetti giuridici in grado di dispiegare (che come abbiamo visto sono
molto rilevanti e raggiungono il massimo grado di riconoscimento possibile nel
nostro ordinamento, se si escludono ovviamente gli atti pubblici).
Nel
caso di firme elettroniche (non avanzate) e nel caso di firme elettroniche avanzate
che difettino tuttavia di qualche requisito (ad esempio del dispositivo sicuro
per la creazione di firma) non è mai possibile avere anticipatamente certezza
circa gli effetti giuridici conseguiti, dal momento che spetterà al giudice
valutare di volta in volta e stabilire quali riconoscere (sulla base, abbiamo
detto, delle caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza).
Il
recepimento della direttiva ha tuttavia conseguito un altro importante obiettivo:
esso ha infatti assicurato un rilievo giuridico ad una pluralità di fenomeni
del mondo dell'informatica che prima di allora si trovavano totalmente privi di
una qualificazione e di una tutela. Ad opinione di chi scrive, il recepimento
della Direttiva è ben lungi dall'aver minato il quadro di certezza giuridica
delineato con lo storico e giustamente famoso DPR 513/97; il recepimento ha arricchito
il quadro normativo di una serie di possibilità aggiuntive, anche se in
chiave minore.
In questo senso, è sicuramente interessante osservare
che semplici documenti informatici non firmati costituiscono nondimento mezzi
di prova equiparati alle riproduzioni meccaniche. Non sarà molto, tuttavia
è un principio di riconoscimento che tiene nel dovuto conto le garanzie
di sicurezza soprattutto dei terzi. Altrettanto interessante risulta il rilievo
attribuito al documento informatico sottoscritto con firma elettronica (non avanzata):
in questo caso viene riconosciuto il requisito della forma scritta, come tale
liberamente valutabile dal giudice (11). Altrettanto interessante è
osservare che i medesimi documenti sottoscritti con firme elettroniche assolvono
agli obblighi di tenuta delle scritture contabili obbligatorie a cui è
tenuto l'imprenditore.
Grazie alle nuove norme trovano qualificazione
giuridica, e quindi riconoscimento, una vastità di strumenti di autenticazione
e sottoscrizione cd. leggera, prima sprovvisti di una qualsiasi tutela, quali
sono codici personali segreti di carte di credito e di pagamento, password e pincode
largamente utilizzati nei servizi via web, sistemi di sottoscrizione insiti in
sisteme di gestione della messaggistica elettronica, tutti i sistemi di cifratura
in uso pressi sistemi telematici di scambio delle borse valori, di banking e trading
on-line.
Qualche interrogativo solleva la norma di chiusura contenuta
nel comma 4 dell'art. 10 del DPR 445/2000, quale appare pedissequa riproduzione
del testo contenuto nell'art. 6 della Direttiva e che appare superflua nell'economia
generale della disposizione.
Nonostante le rilevanti modifiche introdotte
dal D.lgs. 10/2002 e nonostante il riconoscimento dell'efficacia fino a querela
di falso attribuito ad un documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o digitale, rimane fermo quanto (già) stabilito dall'art. 24
del DPR 445/2000 in base al quale si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 2703
c.c. la firma digitale la cui apposizione è autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato.
Brevemente vale la pena di ricordare
che si ha una firma digitale autenticata quando un notaio o un pubblico ufficiale
autorizzato attesta che l'apposizione della firma digitale, da parte del titolare,
é avvenuta in sua presenza, previo accertamento: dell'identità personale;
della validità della chiave utilizzata; del fatto che il documento sottoscritto
risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico. In tal caso il documento sottoscritto ha l'efficacia di cui all'art.
2703 cod. civ.
In questo caso l'autenticazione della firma digitale
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale
è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e
del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte
e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 28,
primo comma, numero 1), della Legge 16 febbraio 1913, n.89.
La rilevanza
di una tale disposizione è fondamentale se si considera la differenza sostanziale
che corre tra sottoscrizione autografa e sottoscrizione digitale. Infatti, mentre
per la sottoscrizione autografa, che è un'espressione psicosomatica dell'individuo,
risulta in qualche modo sempre verificabile se la grafia utilizzata provenga o
meno dal ritenuto autore del documento, per la sottoscrizione autografa qualsiasi
verifica può avere ad oggetto solamente la compatibilità tra i dati
per la creazione e per la verifica di firma. Non sarà mai possibile ottenere
certezza, viceversa, che l'autore della sottoscrizione, vale a dire colui che
ha utilizzato il dispositivo sicuro di firma fosse effettivamente il titolare.
Nessuna verifica posteriore potrà mai dare evidenza del soggetto che fisicamente
ha apposto la sottoscrizione digitale. In questo senso l'intervento del pubblico
ufficiale o del notaio risulterebbe essere l'unico in grado di effettivamente
garantire delle reale disponibilità del dispositivo sicuro di firma, della
validità della firma al momento della sottoscrizione (senza considerare
la verifica dell'effettiva volontà).
5. Validazione temporale
L'art.
22 del DPR 445/2000 introduce la definizione di validazione temporale come: "il
risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;".
In
termini di sicurezza della firma elettronica, il ricorso alla validazione temporale
costituisce uno dei presupposti più importanti e necessari, la cui importanza
probabilmente non è stata pienamente compresa dai primi commentatori sino
ad ora.
In un sistema di crittografia a chiave pubblica risulta necessario
poter stabilire e determinare con certezza, soprattutto a fini di opponibilità
ai terzi, ciò che è avvenuto prima e ciò che è avvenuto
dopo. Ci si riferisce in particolare alla necessità di stabilire con certezza
opponibile ai terzi che la sottoscrizione di un documento informatico sia avvenuta
durante la validità di un certificato, vale a dire successivamente al rilascio
da parte di un certificatore e precedentemente alla scadenza, revoca o sospesione
del medesimo certificato.
Il problema è semplice: il ricorso
ad un procedimento di validazione temporale è in grado di agevolare nello
stabilire se la sottoscrizione sia da ritenere valida o meno (12). Diversamente
sarebbe possibile dimostrare la validità di una sottoscrizione solamente
ricorrendo a quanto disposto dall'art. 2704 cod. civ.(13) posto che ve
ne siano i presupposti.
Ora risulta evidente che qualora le esigenze
di conservazione di un documento informatico sottoscritto digitalmente trascenderanno
il periodo di durata del certificato, al fine di garantire validità nel
tempo alla sottoscrizione si potrà alternativamente:
- ricorrere
alla validazione temporale;
- procedere a nuova sottoscrizione con certificato
valido precedentemente alla scadenza del precedente certificato;
- ricorrere
all'applicazione di quanto previsto dall'art. 2794 cod. civ. sempre che ve ne
siano i presupposti.
6. Sottoscrizione di un documento informatico
Alcune
disposizioni contenute nell'art. 23 del DPR 445/2000 disciplinano a fini di sicurezza
le modalità di sottoscrizione di documenti informatici. Queste stabiliscono
in particolare che :
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera
univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
apposta o associata.
2. Per la generazione della firma digitale
deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata
oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione,
non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3.
L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri
che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
di qualsiasi genere.
5. Attraverso il certificato elettronico
si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2,
la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi
identificativi del titolare e del certificatore.
L'art. 29-sexies del
DPR 445/2000 (come modificato dal DPR 137/2003), stabilisce inoltre che "i
dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma,
chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà
di generare la firma salvo quanto riguarda le firme apposte con procedura automatica,
purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla
volontà del titolare."
Una serie di norme che formano
la Sezione II, del Capo II, del DPR 445/2000, disciplinano invece il documento
informatico che può essere oggetto di sottoscrizione.
L'art.
8, comma 1, attribuisce al documento informatico, da chiunque formato, alla registrazione
su supporto informatico ed alla trasmissione con supporto telematico, validità
e rilevanza a tutti gli effetti di legge qualora conformi alle disposizioni del
Testo Unico (DPR 445/2000).
Per la verità le disposizioni in
tema di documento informatico sono piuttosto scarse dal momento che ad oggi non
è stata data piena attuazione a quanto previsto dal comma 2 dello stesso
articolo il quale prevede: "Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei
dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.".
Ed in effetti nelle cd. Regole Tecniche (14) non si trova alcuna indicazione
relativa ai formati ammessi ovvero alle caratteristiche tecniche dei documenti
informatici ai fini della validità e rilevanza a fini di legge.
Alla
luce di quanto recentemente emerso in merito al procedimento di verificazione
di documenti informatici sottoscritti con firma digitale e contenenti "macroistruzioni
o codice eseguibile", dove pur in presenza di un esito positivo della verificazione
si è assistito ad una variazione dei valori assunti da dette microistruzioni
o codice eseguibile, si ritiene necessario l'introduzione nelle Regole Tecniche
di un divieto di sottoscrizione di documenti informatici contenenti "macroistruzioni
o codice eseguibile", ciò in analogia a quanto contenuto nella
Deliberazione AIPA n. 51/2000, del 23 novembre 2000, in materia di formazione
e conservazione di documenti (che come tale risulta applicabile solo ai rapporti
con le pubbliche amministrazioni). In particolare, si potrebbe prevedere da un
lato l'obbligo per il titolare di astenersi dal sottoscrivere documenti informatici
contenenti "macroistruzioni o codice eseguibile", e dall'altro
stabilire l'inefficacia della sottoscrizione di tali documenti qualora effettuata
nonostante il divieto (15).
L'art. 9 disciplina i documenti
informatici nelle pubbliche amministrazioni. Si stabilisce in particolare che
gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da
cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
Nelle operazioni riguardanti
le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione
di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici,
ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati
e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
Le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge.
Le regole tecniche in materia
di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato,
con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente
competenti
Nell'art. 10, oltre alla forma ed efficacia di cui già
si è parlato in precedenza, viene stabilito che "gli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro
delle Finanze". Ad oggi queste disposizioni risultano non emanate.
Di
particolare rilievo quanto stabilito nell'art. 11 in tema di contratti stipulati
con strumenti informatici o per via telematica. Si stabilisce infatti che "I
contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso
della firma digitale secondo le disposizioni del presente T.U. sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge. Si applicano le disposizioni in materia di contratti
negoziati al di fuori dei locali commerciali".
Non meno importanti
sono le disposizioni contenute nell'art. 13 relativamente a libri e scrittura.
Grazie a questa norma si stabilisce la piena equiparazione della tenuta dei libri
e delle scritture in formato elettronico. Stabilisce infatti la norma citata
"I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta,
possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità
alle disposizioni del presente T.U. e secondo le regole tecniche definite con
DPCM 8 febbraio 1999".
Per concludere alcuni riferimenti alla
trasmissione di documenti, contenuti nell'art. 14 della Sezione III, sempre del
Capo I del DPR 445/2000: "1. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione
o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi (se conformi
alle disposizioni di cui al T.U. 2. La trasmissione del documento informatico
per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale
alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Conclusioni
A
seguito del recepimento della Direttiva europea 93/99/CE diverse sono ora le tipologie
di firme elettroniche previste nel nostro ordinamento. Diversa è anche
la loro efficacia, soprattutto in relazione alla presenza di determinati requisiti
volti a garantire il massimo livello di sicurezza possibile.
In ogni
caso, tutte le firme elettroniche godono ora del pieno riconoscimento giuridico
nel nostro ordinamento, anche come mezzo di prova. Alcuni tipi di firma, attese
le caratteristiche intrinseche di qualità e sicurezza, godono del riconoscimento
massimo che si possa pensare nel nostro ordinamento se si fa eccezione per gli
atti pubblici. Per altri tipi sarà il giudice di volta in volta a stabilire
il rilievo loro attribuibile come mezzo di prova in funzione del livello di sicurezza
presentato di volta in volta.
Esistono i presupposti per il pieno riconoscimento
dei certificati e dei dispositivi sicuri di firma rilasciati o prodotti in altri
Paesi dell'Unione Europea, ed a certe condizioni anche di Paesi extraeuropei.
La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi "sicuri"
sarà accertata da apposito organismo creato mediante decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie.
Risultano per il momento carenti
le disposizioni in tema di formato dei documenti informatici che possono essere
validamente soggetti a sottoscrizione. In particolare, le Regole Tecniche non
prevedono ad oggi, a differenza di quanto accade le pubbliche amministrazioni,
alcuna limitazione alla possibilità di sottoscrivere documenti informatici
contenenti "macroistruzioni o codice eseguibile", come tali in grado
di compromettere l'immodificabilità del documento informatico già
sottoscritto. É auspicabile che la lacuna venga presto colmata stabilendo
i formati ammissibili e le conseguenze giuridiche derivanti da un mancato rispetto
di tali disposizioni.
Milano, 9 novembre 2003
Luigi Neirotti
Avvocato
in Milano
Partner EYLaw - Studio Legale Tributario
luigi.neirotti@it.eylaw.com
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(1) in tema di riforma della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa.
(2) Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.
(3) Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.
(4) Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(5) Il recepimento della Direttiva ha comportato necessariamente
l'adozione di una nuova definizione della sottoscrizione informatica, utilizzando
l'espressione firma elettronica si suole ricomprendere tutta la famiglia di segni
informatici utilizzati quali strumenti ai autenticazione e riconoscimento dell'autore
di una dichiarazione. Come vedremo l'originaria firma digitale è divenuta
una specie particolare della più ampia categoria delle firme elettroniche.
(6) Originariamente era stabilito un aggiornamento con cadenza almeno
biennale per tenere conto dell'evoluzione tecnologica. Alla scadenza del biennio
si è preferito tuttavia attendere di completare il recepimento della Direttiva
al fine di modificare una sola volta le Regole Tecniche. I lavori poi si sono
prolungati e così le Regole Tecniche sono ancora in vigore nella formulazione
originaria dopo quattro anni dalla loro emanazione.
(7) Legge
29 luglio 2003, n. 229: Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione.
(8) Per la verità la
prima parte della norma sembra ripetere la disposizione contenuta nell'art. 27-bis,
comma 1, lett. D), evidentemente per un difetto di coordinamento, stante la stratificazione
delle norme.
(9) Ciò significa che non è possibile
per il momento ottenere la certificazione di nuovi dispositivi sicuri, e nemmeno
autocertificarli, fermo restando che i dispositivi autocertificati quali rispondenti
ai requisiti richiesti entro la scadenza del periodo transitorio (31 maggio 2002)
rimangono tali.
(10) Tenuto conto anche del fatto che la querela
di falso è competenza del Tribunale nella composizione collegiale e richiede
l'intervento del pubblico ministero. Come si nota, si tratta di un procedimento
complesso, il cui esaurimento richiede certamente un certo lasso di tempo (durante
il quale gli effetti del documento attribuito al titolare del certificato si applicherebbero
integralmente).
(11) Sarà solo l'esperienza giurisprudenziale
che fornirà la misura della correttezza di questa norma. Certo il rischio
è che all'inizio si assista ad una disuniformità di valutazione
sui requisiti di sicurezza e quindi ad una sopra o sottovalutazione degli effetti
giuridici di questi documenti.
(12) Considerando che in base all'art.
23 del DPR 445/2000 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma
elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale
a mancata sottoscrizione."
(13) L'art. 2704 cod. civ. stabilisce
che "La data della scrittura privata della quale non è autentica la
sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non da giorno
in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della
sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno
sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto
in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca
in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
(14) Allegate al DPCM 8 febbraio 1999.
(15) Si tratta comunque
di un aspetto tutto da approfondire e per il quale un confronto con i tecnici
informatici risulta indispensabile.
Profilo dell'avv.
Luigi Neirotti
Luigi Neirotti ha più di diciassette anni di esperienza
professionale nell'area del diritto e dei contratti dell'informatica, con particolare
riguardo ai contratti relativi a hardware, software e servizi di outsourcing,
nonché relativamente a protezione dei dati personali e firme elettroniche;
ha significativa esperienza anche in materia di contratti e diritto societario.
Si
è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università di
Torino nel 1986 ed ha conseguito successivamente un Executive Master in Business
Administration presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
nel 1991.
É partner dello Studio Legale Tributario, Ernst &
Young Law, con responsabilità del Dipartimento di Diritto Industriale e
Information Technology.
Dal 2001 è consigliere giuridico
di "Assocertificatori", associazione dei certificatori italiani della
firma digitale, organizzazione nell'ambito della quale si è occupato ad
ampio spettro di firme elettroniche, contribuendo anche al recepimento nell'ordinamento
italiano della Direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche. Contemporaneamente ha assistito diversi certificatori italiani nel
processo di accreditamento nonché su una serie di tematiche varie legate
allo svolgimento della loro attività. Nel corso del 2003 ha assistito alcune
grosse banche italiane nel processo di adesione al circuito Identrus, per la ____
É
anche consigliere giuridico del "Consorzio per la tutela della privacy nelle
società di ricerca e selezione di personale dirigente", organizzazione
formata dalle principali società internazionali di executive search presenti
in Italia, dove si è occupato particolarmente di privacy e tutela dei dati
personali nell'attività di ricerca e selezione di personale.
Autore
di alcuni scritti ed articoli su contratti informatici, firma digitale e protezione
dei dati personali, coautore di alcuni "rapporti ABI" sui contratti
software in ottica di qualità ISO9000 pubblicati da Bancaria editrice,
è anche coautore del capitolo italiano del volume "E-commerce law
in Europe and the USA" per Springer editore (Berlino) 2002. É
relatore abituale in congressi e seminari, sia in Italia sia all'estero, su diritto
e contratti dell'informatica, protezione dei dati personali, firme elettroniche.
Avvocato
in Milano, è membro di ADINCOM - associazione per lo studio del diritto
dell'informatica e del diritto delle comunicazioni multimediali e dell'Associazione
Italiana dei Giuristi d'Impresa.
