Legislacion Informatica de Circolare del Ministero dell´Economia e delle Finanze 16 marzo 2006, n. 15.

Circolare del Ministero dell´Economia e delle Finanze 16 marzo 2006, n. 15.

Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conto annuale e la relazione allegata sulla gestione. Anno 2005. Il monitoraggio della spesa del personale. Anno 2006. Allegati ai bilanci di previsione degli Enti pubblici (modellistica).

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettua una serie di rilevazioni di dati statistici relativi al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, reca le necessarie istruzioni per l'inserimento delle informazioni richieste nel sistema informativo contenente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

L'insieme delle rilevazioni disciplinate dalla presente circolare consente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri
compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. I dati rilevati consentono inoltre agli altri soggetti istituzionali che ne sono altresí destinatari, ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001 (Dipartimento della funzione pubblica, Corte dei conti, Parlamento) di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni su basi conoscitive condivise.

Inoltre, la base conoscitiva costituita dall'insieme delle informazioni acquisite nel sistema della RGS fornisce, ai sensi dell'art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006) la base di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei Comitati di settore.

RILEVAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE CIRCOLARE

1) Conto annuale (consuntivo spesa anno 2005)

L'invio dei dati relativi all'anno 2005 avverrà in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2004, sia nei contenuti che nella modulistica, ad eccezione di limitati
aggiornamenti dovuti alle modifiche introdotte dai rinnovi contrattuali intervenuti nello stesso anno.

2) Relazione allegata al conto annuale (consuntivo attività anno 2005)

L'invio dei dati relativi all'anno 2005 per comuni, Unioni dei comuni, Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere avverrà in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto
all'anno 2004, sia nei contenuti che nella modulistica. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece, la rilevazione subirà alcuni cambiamenti sia nel
contenuto che nell'applicativo che verranno dettagliati con una successiva circolare.

3) Indagine congiunturale su base censuaria mensile (monitoraggio anno 2006)

Il monitoraggio mensile delle spese del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che già si avvale del trasferimento di flussi da parte di alcuni sistemi informativi (Service Personale
Tesoro – SPT per l'Amministrazione centrale dello Stato, S.I. Guardia di Finanza, S.I. Polizia Penitenziaria, S.I. Polizia di Stato, CINECA per le Universita) é in fase di sviluppo anche nei confronti di altre Istituzioni.

4) Indagine congiunturale campionaria trimestrale (monitoraggio anno 2006)

Per l'anno 2006 partecipano all'indagine congiunturale, comportante l'invio con cadenza trimestrale di dati mensili relativi all'andamento delle spese e dell'occupazione, le seguenti tipologie di enti:

Comuni (limitatamente ad un campione formato da 836 enti);

Province;

Comunità montane;

Aziende sanitarie ed ospedaliere;

Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico;

Policlinici universitari (a decorrere dall'anno 2006).

5) Allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione (bilancio di previsione anno 2007)

Per gli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione relativi all'anno 2007, limitatamente agli enti che inviano i dati previsionali ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, si fornisce il modello, richiamato anche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, da inserire nel bilancio di previsione i cui dati dovranno coincidere con quelli trasmessi nel
sistema SICO.

Sono interessate alla rilevazione le amministrazioni appartenenti ai seguenti comparti:

Enti pubblici non economici;

Università;

Enti di ricerca;

Enti dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001;

A.Ra.N.;

Agenzia italiana per il farmaco (AIFA).

A decorrere dall'esercizio 2007 la rilevazione si estenderà alle seguenti amministrazioni centrali dotate di autonomia finanziaria:

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Agenzie fiscali (Dogane, Entrate e Territorio);

Consiglio di Stato;

Consiglio superiore della magistratura;

Corte dei Conti.

TERMINI E MODALITÁ DI INVIO DEI DATI

1) Conto annuale (consuntivo spesa anno 2005)

Dal 4 aprile al 31 maggio 2006 (per tutte le Istituzioni).

I dati vanno inviati mediante immissione diretta dei dati in SICO – sistema gestionale. Nel caso in cui le informazioni in oggetto siano accentrate, per piú Enti, in un unico sistema informativo, le stesse
possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito con l'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata
un'apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

[email protected]. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in
caso di evidenziazione di anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.

2) Relazione allegata al conto annuale (consuntivo attività anno 2005)

Dal 1° giugno al 31 luglio 2006 (tramite SICO per Comuni e Unioni dei Comuni e tramite NSIS per le ASL/AO mediante utilizzo della prevista procedura informatica);

Da definire con successiva circolare per Ministeri, Agenzie fiscali e PCM.

Dal 4 aprile al 31 luglio 2006 per le rimanenti Istituzioni che debbono inviare per posta elettronica, agli indirizzi riportati nella sezione “Consuntivo attivita”, esclusivamente una relazione illustrativa sui risultati della gestione.

3) Indagine congiunturale su base censuaria mensile (monitoraggio anno 2006)

Invio mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Le informazioni vengono inviate con FTP nel rispetto del protocollo di colloquio concordato con l'assistenza tecnica di SICO ([email protected]).

4) Indagine congiunturale campionaria trimestrale (monitoraggio anno 2006)

Comuni, Province e Comunità montane per l'anno 2006: entro il quindicesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di rilevazione, mediante utilizzo dell'applicazione SICO per
l'immissione diretta dei dati da parte degli enti interessati;

Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: entro il quindicesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di rilevazione, con le modalità d'invio
sotto indicate. I Policlinici universitari, per l'anno 2006, primo anno di rilevazione, potranno inviare i dati dei primi due trimestri entro il prossimo 15 luglio mentre per gli invii successivi dovranno
rispettare le scadenze previste per le altre tipologie di enti.

5) Allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione (bilancio di previsione 2007)

I termini di invio sono fissati dal 2 ottobre 2006 al 28 febbraio 2007. Ulteriori istruzioni relative alle modalità di invio saranno rese note al momento dell'apertura della rilevazione con apposita
comunicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.homepagesico.mef.gov.it.

Particolari modalità di invio dei dati

Enti del Servizio sanitario nazionale

Gli Enti del Servizio sanitario nazionale inviano i dati del conto annuale, della relazione sulla gestione e dell'indagine congiunturale trimestrale, tramite il Nuovo Sistema informativo sanitario -N.S.I.S.

Tale procedura é stata definita nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute, sulla base di quanto concordato dal Gruppo di lavoro costituito su richiesta della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. I dati di spesa comunicati, relativi al conto annuale ed all'indagine congiunturale trimestrale, devono essere riferiti alla “competenza economica”, al fine di allineare il conto annuale alla specifica contabilità utilizzata dalle aziende stesse.

Fanno eccezione gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Ordine Mauriziano di Torino e l'Ospedale Galliera di Genova, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Residenze
sanitarie assistite (RSA) e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) che seguono la procedura d'invio definita per la generalità delle altre Istituzioni (immissione diretta dei dati in SICO). Per tali Istituzioni i dati saranno riferiti alla “competenza economica” solo se adottata nella contabilità degli

Enti stessi.

Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio)

L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale (Consuntivo spesa anno 2005) riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all'aspetto
conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sentenza n. 359, del 30 luglio 1993).

Le Istituzioni presenti sul territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, indicate nel “Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati” della
sezione Conto annuale (Consuntivo spesa – anno 2005), inviano i dati del conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni. Per i Comuni e le Unioni dei Comuni sussiste anche l'obbligo di invio della relazione sulla gestione (Consuntivo attività anno 2005).

Enti con sede nelle regioni Toscana e Veneto ed Enti associati con ANCI, UPI, UNCEM

I “protocolli di collaborazione” sottoscritti dalla Ragioneria Generale dello Stato con le Regioni Toscana e Veneto e con le Associazioni degli enti territorialmente competenti (A.N.C.I., U.P.I., UNCEM) prevedono il coinvolgimento delle parti sottoscriventi nella fase di verifica ed analisi dei dati acquisiti.

Enti di cui agli articoli 60, comma 3, e 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001

Per gli enti indicati negli articoli 60, comma 3, e 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riportati nel “Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati” riportato nella sezione Conto annuale (Consuntivo spesa – anno 2005), e per le “Autorità Indipendenti” vengono adottate le stesse procedure di invio del conto annuale e i termini di scadenza validi per la
generalità delle istituzioni.

Istruzioni e modulistica

I modelli di rilevazione relativi al conto annuale, alla relazione allegata ed al monitoraggio (indagine congiunturale campionaria trimestrale) sono disponibili esclusivamente in formato elettronico, nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo:

www.HomePageSico.mef.gov.it. Nello stesso sito la presente circolare é consultabile in modalità web e PDF.

Il conto annuale, la relazione allegata e l'indagine congiunturale campionaria trimestrale non vanno inviati in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte (Uffici centrali del bilancio presso i
Ministeri, Ragionerie Provinciali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica) in quanto le stesse hanno diretto accesso ai dati acquisiti
attraverso il sistema informativo SICO.

Il modello cartaceo per gli allegati delle spese di personale da allegare ai bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 11, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003, é incluso nella presente circolare e reso disponibile in formato elettronico all'indirizzo www.HomePageSico.mef.gov.it. I modelli per
l'inserimento dei dati in SICO, e relative istruzioni tecniche, saranno resi disponibili nel sito internet
www.HomePageSico.mef.gov.it (sezione ALLEGATI) solo in formato elettronico (con aggiornamento delle qualifiche e parametri retributivi per singolo comparto) al momento dell'apertura della rilevazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Sito Internet

Nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.HomePageSico.mef.gov.it) é presente un corso di auto-apprendimento sulle funzionalità di sistema per acquisire le necessarie competenze sull'utilizzo dell'applicazione SICO. Sullo stesso sito saranno presenti, altresí:

le risposte alle domande piú frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati;

ogni altra informazione o comunicazione utile alla rilevazione.

Help Desk

Come per la scorsa rilevazione, sarà assicurata, attraverso un servizio di help desk, l'assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione.

Nella sezione “Istruzioni operative” sono indicati i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica cui fare riferimento.

Ulteriori informazioni sull'attività di assistenza saranno rese note nel corso della rilevazione sul sito internet allo specifico indirizzo sopra riportato.

Responsabile del procedimento amministrativo. Sanzioni

Si considera come responsabile del procedimento amministrativo, ai fini dell'invio dei dati del Conto Annuale e della Relazione e del monitoraggio mensile, il Dirigente/Funzionario preposto all'unità
organizzativa, individuato dall'ente ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, sarà ritenuto responsabile, l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da individuare nella Scheda Informativa n. 1, é tenuto altresí alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Nel precisare che il conto annuale fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e ribadendo l'importanza che esso assume per l'attività delle amministrazioni e, piú in
generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione finanziaria in caso di inadempienza.

In particolare si rammentano le seguenti sanzioni:

sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti, prevista dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, applicabili non solo in caso di inadempienza ma anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili. Tali misure sono applicabili sia nei confronti dell'Istituzione (da 516,46 euro a 5164,57 euro) che nei confronti del responsabile del
procedimento (da 206,58 euro a 2065,83 euro).

La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare eviterà l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, subito dopo le scadenze dei termini
sopra indicati.

Organi di controllo interno

Il Presidente dell'organo di controllo (collegio dei revisori, collegio sindacale ecc.) deve sottoscrivere, unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato
dall'Istituzione, il conto annuale apponendo la firma sul frontespizio della stampa dell'intero modello “certificato”, al fine di attestare la conformità dei dati immessi nel sistema con le
scritture amministrative e contabili.

A decorrere dalla rilevazione 2005, il sistema SICO rilascia la certificazione del conto annuale solo in assenza di squadrature (nuovo processo descritto dettagliatamente nella parte relativa alle
informazioni operative). Pertanto, per poter firmare il modello “certificato” é necessario avere rimosso le squadrature presenti nei dati.

L'organo di controllo interno indicato all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, é tenuto altresí all'invio delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa di Ente, come previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine é presente nella rilevazione “conto annuale”, una specifica scheda informativa per ciascun contratto integrativo sottoscritto, che prevede una sezione della cui compilazione é responsabile il predetto organo di controllo.

Revisori dei conti del Ministero dell'economia e delle finanze Considerata la rilevanza del conto annuale e della relazione sulla gestione, ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e
verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, i revisori dei conti designati o autorizzati all'incarico dal Ministero dell'economia e delle finanze, interverranno tempestivamente presso gli Enti sottoposti al loro controllo per accelerare l'invio delle rilevazioni e per garantire la qualità dei dati trasmessi.

In caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti suddetti, i revisori provvederanno alle necessarie segnalazioni alle competenti strutture del Dipartimento RGS (Uffici centrali di
bilancio e Ragionerie Provinciali dello Stato) al fine di poter attivare le conseguenti iniziative.

Uffici centrali del bilancio e ragionerie provinciali

Gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali (uffici di controllo di I livello) svolgeranno compiti di controllo, sollecitando le Istituzioni di propria competenza nella fase di acquisizione e di rettifica dei dati provvedendo alla loro “validazione”.

Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali assicureranno ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, dando il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili.

Le Ragionerie provinciali dello Stato inoltrano al Prefetto del capoluogo di Regione, nell'esercizio delle funzioni di Commissario del Governo (e al Commissario di Governo per le regioni a statuto
speciale), la comunicazione concernente le Istituzioni territoriali inadempienti alle date di scadenza riportate nel precedente paragrafo “Termini e modalità di invio dei dati”.

Commissari del Governo

L'art. 62 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo, la cui azione nei confronti degli enti territoriali si é rivelata particolarmente preziosa nel corso delle precedenti rilevazioni. Tale funzione viene svolta, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001 (art. 2, commi 1 e 2) dal Prefetto del capoluogo regionale il quale, ai sensi della normativa vigente e nell'esercizio delle proprie competenze, come ridefinite dall'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, solleciterà, su segnalazione delle competenti Ragionerie provinciali dello Stato, le Istituzioni territoriali che risultano inadempienti – o che inoltrano dati incompleti od errati – a
trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.

Roma, 16 marzo 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

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